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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 40 pagine
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2Sono gestiti separatamente dai sistemi d’informazione del SIC.
Art. 67 Dati
1I sistemi di memorizzazione contengono dati concernenti persone fisiche e giuridiche, oggetti ed eventi.
2Possono contenere anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.
3Il catalogo dei dati personali figura nell’allegato 17.
Art. 68 Diritti d’accesso
1I diritti d’accesso sono retti dall’articolo 58 capoverso 5 LAIn.
2Per ogni singola operazione secondo l’articolo 12 OAIn devono essere disposti diritti d’accesso separati, i quali si applicano a tutti i dati provenienti da misure d’acquisizione eseguite in relazione con l’operazione.
3I diritti d’accesso individuali sono disciplinati nell’allegato 18 e sono approvati dal SIC per ogni misura d’acquisizione.
Art. 69 Blocco dell’utilizzazione
1Il SIC può utilizzare o trasmettere dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e da acquisizioni all’estero unicamente se le ha previamente riversate in IASA SIC nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1.
2I dati di persone non implicate che non hanno alcun nesso con minacce secondo l’articolo 19 capoverso 2 lettere a‒d LAIn e i dati di persone che hanno un’evidente facoltà di non deporre secondo gli articoli 171‒173 del codice di procedura penale del 5 ottobre 20079 (CPP), non possono essere utilizzati, comunicati o registrati in un altro sistema d’informazione e devono essere distrutti al più tardi entro 30 giorni dalla conclusione della misura.
3L’organo di controllo della qualità del SIC verifica a campione se il blocco dell’utilizzazione è rispettato.
Art. 70 Durata di conservazione
1Il SIC cancella i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione che non sono necessari per un procedimento legale o un’operazione in corso:
a. al più tardi sei mesi dopo la comunicazione della misura alla persona interessata secondo l’articolo 33 capoverso 1 LAIn; o
b. immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione concernente la rinuncia alla comunicazione secondo l’articolo 33 capoverso 3 LAIn; o