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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 40 pagine

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Sezione 11: Disposizioni particolari relative a ISCO

Art. 56 Struttura

ISCO è costituito da un archivio dati che consente di dirigere l’esplorazione radio e l’esplorazione di segnali via cavo, di procedere a verifiche e di redigere rapporti.

Art. 57 Dati

1Il contenuto di ISCO è retto dall’articolo 56 capoverso 2 LAIn.

2In ISCO è possibile creare un riferimento ai dati archiviati presso il SIC risultanti dall’esplorazione radio e dall’esplorazione di segnali via cavo allo scopo di dirigere i mezzi d’esplorazione, di procedere a verifiche e di redigere rapporti.

3Il SIC può archiviare in modo automatico i dati in ISCO se tramite procedure e direttive garantisce il nesso con i compiti di cui all’articolo 6 LAIn.

4Il catalogo dei dati personali figura nell’allegato 13.

Art. 58 Diritti d’accesso

1I diritti d’accesso sono retti dall’articolo 56 capoverso 3 LAIn.

2I diritti d’accesso individuali sono disciplinati nell’allegato 14.

Art. 59 Verifica periodica

1I collaboratori del SIC competenti per l’archiviazione dei dati in ISCO verificano almeno ogni cinque anni, tenendo conto della situazione attuale, se le raccolte di dati di ISCO sono ancora necessarie per dirigere i mezzi d’esplorazione, procedere a verifiche e redigere rapporti.

2Cancellano i dati non più necessari concernenti mandati di esplorazione conclusi.

3Comunicano l’esito della verifica in un rapporto all’attenzione dell’organo di controllo della qualità del SIC.

Art. 60 Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati in ISCO è di cinque anni al massimo dalla conclusione del relativo mandato di esplorazione.

Sezione 12: Disposizioni particolari relative alla Memoria dei dati residui

Art. 61 Struttura

1La Memoria dei dati residui serve ad archiviare e a consultare i dati che non possono essere assegnati direttamente a un altro sistema d’informazione o di memorizzazione. L’archiviazione dei dati avviene secondo l’articolo 3 capoverso 1.