Progetto

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 40 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto

2Il SIC riversa i dati della Memoria dei dati residui che necessita per adempiere i propri compiti in un sistema d’informazione di cui all’articolo 1 nel rispetto delle disposizione di cui all’articolo 3 capoverso 1 e distrugge tali dati nella Memoria dei dati residui. I dati personali contenuti nei dati riversati possono essere utilizzati per l’allestimento di un prodotto informativo solo se sono stati registrati in un sistema d’informazione di cui all’articolo 1 secondo le disposizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1.

Art. 62 Dati

1Il contenuto della Memoria dei dati residui è retto dall’articolo 57 capoverso 1 LAIn.

2Il catalogo dei dati personali figura nell’allegato 15.

Art. 63 Diritti d’accesso

1I diritti d’accesso sono retti dall’articolo 57 capoverso 3 LAIn.

2I diritti d’accesso individuali sono disciplinati nell’allegato 16.

Art. 64 Verifica periodica

1L’organo di controllo della qualità del SIC verifica almeno ogni 10 anni, tenendo conto della situazione attuale, se le raccolte di dati della Memoria dei dati residui sono ancora necessarie per l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 6 LAIn.

2Cancella tutti i dati archiviati da più di 10 anni.

3Garantisce che siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 61 capoverso 2 e comunica l’esito della verifica in un rapporto all’attenzione del direttore del SIC o del suo sostituto.

4L’organo di controllo della qualità del SIC esegue inoltre un controllo a campione secondo l’articolo 11 capoverso 2.

Art. 65 Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati nella Memoria dei dati residui è retta dall’articolo 57 capoverso 4 LAIn ed è di 10 anni al massimo.

Sezione 13: Dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e da acquisizioni all’estero

Art. 66 Struttura

1I sistemi di memorizzazione servono all’archiviazione, alla consultazione e alla valutazione dei dati con riferimento a casi specifici raccolti dal SIC nel quadro di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 26 LAIn e da acquisizioni all’estero secondo l’articolo 36 capoverso 5 LAIn.