Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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Art. 5j–5k

Questi articoli saranno abrogati. Essi disciplinano l’inizio e la fine dell’assicurazione per le persone senza attività lucrativa che accompagnano il loro coniuge assicurato all’estero e aderiscono all’assicurazione. Con la riforma, si passerà dal sistema dell’adesione all’assicurazione a quello della continuazione dell’assicurazione e l’inizio e la fine dell’assicurazione per queste persone saranno disciplinati negli articoli 5a e 5b OAVS.

Art. 6ter

In seguito alla nuova regolamentazione dell’assoggettamento all’assicurazione (art. 1a lett. a LAVS), l’eccezione prevista al vigente articolo 4 capoverso 2 lettera a LAVS, che consente al Consiglio federale di escludere dal calcolo dei contributi i redditi provenienti da un’attività lucrativa esercitata all’estero, sarà soppressa. Questo implica che anche la pertinente disposizione d’esecuzione contemplata nel vigente articolo 6terOAVS va soppressa.

Art. 6quater

Questo articolo disciplina la franchigia per le persone che hanno raggiunto l’età di pensionamento, franchigia che si fonda sul vigente articolo 4 capoverso 2 LAVS. Poiché la riforma abolirà questa franchigia, sarà abrogata anche la relativa disposizione di ordinanza.

Art. 16 Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi

I lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi (i cosiddetti ANOBAG [Arbeitnehmer ohne beitragspflichtige Arbeitgeber]) costituiscono un gruppo molto eterogeneo di persone soggette all’obbligo contributivo. Va chiarito che, dal punto di vista giuridico, non sono considerati ANOBAG i lavoratori che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per conto di un datore di lavoro domiciliato in uno Stato dell’UE o dell’AELS che non ha stabilimenti in Svizzera. Per principio, in questi casi il datore di lavoro deve regolare il conto dei contributi AVS/AI/IPG/AD con una cassa di compensazione in Svizzera. Se è stato concluso un accordo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 987/2009, questo compito è svolto direttamente dai lavoratori, che seguono dunque le stesse procedure previste per i lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi, pur non essendo considerati tali dal punto di vista giuridico. Le regole previste per gli ANOBAG si applicano ai seguenti gruppi:

 i lavoratori che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per conto di un datore di lavoro

con sede in uno Stato non membro né dell’UE né dell’AELS;

 i lavoratori che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per un datore di lavoro con sede

in Svizzera, ma che è esonerato dagli obblighi assicurativi in virtù del diritto internazionale (ambasciate, organizzazioni internazionali);

 i lavoratori domiciliati in Svizzera che sono assicurati all’estero in virtù del diritto internazio-

nale e aderiscono all’assicurazione secondo il diritto anteriore o continuano l’assicurazione secondo il nuovo diritto.

Se inizialmente gli ANOBAG "classici" rientravano nel primo gruppo e quindi le pertinenti regolamentazioni erano state impostate su misura per loro, oggi essi sono una minoranza. Per questo gruppo era finora prevista l’applicazione delle disposizioni valide per i lavoratori indipendenti secondo gli articoli 22–27 OAVS.

Dato che i rimandi alle disposizioni modificate relative ai lavoratori indipendenti andranno comunque adeguati, si coglierà l’occasione per tenere conto anche a livello d’ordinanza della mutata situazione generale degli ANOBAG, chiarendo che le regolamentazioni valide per i lavoratori indipendenti si applicano per analogia solo in casi speciali. L’articolo 16 OAVS stabilirà pertanto,