Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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1 Punti essenziali della Convenzione del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005 per la prevenzione del terrorismo e del Protocollo addizionale del 22 ottobre 2015

1.1 Situazione iniziale e genesi

La Convenzione del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005 per la prevenzione del terrorismo mira a integrare gli attuali strumenti nella lotta internazionale contro il terrorismo. Elemento cardine della Convenzione è l’obbligo degli Stati firmatari di criminalizzare la pubblica istigazione al terrorismo e il reclutamento e l’addestramento di terroristi. Nel far ciò, le Parti salvaguardano i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto conformemente ai principi del Consiglio d’Europa.

Nel 2003, su decisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, è stato creato un gruppo di esperti per la lotta al terrorismo1, che a febbraio 2005 ha presentato la bozza di una relativa convenzione2. La Convenzione è stata aperta alla firma il 16 maggio 2005 ed è entrata in vigore il 1° giugno 2007.

La Svizzera ha partecipato alla redazione della Convenzione e l’ha firmata l’11 settembre 2012. La Convenzione è stata finora ratificata da 38 Paesi membri del Consiglio d’Europa3.

1.2 Il contenuto della Convenzione in sintesi

La Convenzione si inserisce in una serie di accordi internazionali il cui scopo comune è combattere e prevenire il terrorismo. La base di diritto internazionale è costituita in particolare dalle vigenti convenzioni antiterrorismo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), delle organizzazioni affiliate e del Consiglio d’Europa, che la Svizzera ha già attuato e ratificato4. Rispetto alla maggioranza degli accordi internazionali in vigore, la presente Convenzione non definisce nuovi reati terroristici principali, ma punisce piuttosto comportamenti che, pur non costituendo atti terroristici, potrebbero causarli o facilitarli.

Con la Convenzione non s’intende, tuttavia, incriminare ipotetiche serie di eventi concatenati, connesse soltanto in teoria ad atti terroristici. La presenza di un legame sufficiente resta il presupposto necessario per un’ulteriore anticipazione della punibilità rispetto agli accordi contro il terrorismo già citati.

Il concetto di «reato di terrorismo» è di importanza centrale per l’applicazione della Convenzione. Il diritto penale internazionale tuttavia non prevede ancora una definizione generica di terrorismo, conseguentemente l’accordo non descrive autonoma-

1 Comitato di esperti sul terrorismo (CODEXTER).

2 Sono risultate di particolare importanza per i lavori la Raccomandazione 1550 (2002) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sulla lotta al terrorismo e il rispetto dei diritti dell’uomo e le corrispondenti linee guida dell’11 lug. 2002 del Comitato dei Ministri.

3 Stato: aprile 2017

4 Accordi settoriali, p. es. nei settori della navigazione marittima, dell’aviazione civile o del terrorismo nucleare nonché del finanziamento del terrorismo; cfr. al riguardo il cap. 2 con rimandi.