Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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mente il concetto, ma rimanda nell’articolo 26 e nell’allegato ai summenzionati trattati internazionali contro il terrorismo attualmente in vigore. Diversi Paesi hanno definito, indipendentemente dagli obblighi cogenti della Convenzione, il concetto di terrorismo in una norma penale generale. L’integrazione nel diritto svizzero di una tale definizione legale mediante una disposizione penale apposita va verificata indipendentemente dall’attuazione della presente Convenzione (cfr. commenti al cap. 4.6.3).
Concretamente, la Convenzione vincola gli Stati parte a punire la «pubblica provocazione» («istigazione» nel diritto svizzero) a commettere un reato di terrorismo così come il reclutamento e l’addestramento per il terrorismo. La Convenzione contiene inoltre altre misure contro il terrorismo da adottare nel diritto nazionale nonché regole per la collaborazione internazionale, compresi i settori dell’assistenza giudiziaria e dell’estradizione.
1.3 Origine del Protocollo addizionale
Il 24 settembre 2014, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione 2178 sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici5 nella quale tra l’altro invita gli Stati a garantire6 che siano considerati reati i viaggi finalizzati al compimento di atti terroristici o alla loro preparazione nonché il finanziamento e l’organizzazione di tali viaggi.
Con l’elaborazione e l’approvazione del Protocollo addizionale, il Consiglio d’Europa, da un lato, ha reagito alla crescente minaccia terroristica rappresentata dalle persone che, ad esempio, intraprendono o tornano da un viaggio dettato da motivazioni jihadiste a scopo terroristico; dall’altro, ha dimostrato la sua capacità di azione quale organizzazione internazionale nel settore della lotta penale alle nuove forme di criminalità.
La Svizzera ha partecipato intensamente all’elaborazione, in tempi molto ristretti, del Protocollo addizionale, e rientra tra i primi 17 Stati che lo hanno firmato il 22 ottobre 2015. Il Protocollo entra in vigore il 1° luglio 2017, dopo la sesta ratifica7.
1.4 Sintesi del contenuto del Protocollo addizionale
Il Protocollo addizionale del Consiglio d’Europa alla Convenzione per la prevenzione del terrorismo attua gli obblighi derivanti dal numero 6 della Risoluzione 2178 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 24 settembre 2014 e integra il contenuto della Convenzione stessa.
Concretamente obbliga le Parti a qualificare come reato:
i viaggi a fini terroristici,
il loro finanziamento e supporto,
l’aspetto passivo dell’addestramento (cioè il «ricevere la formazione») al terrorismo.
5 S/RES/2178 (2014)
6 N. 6 della risoluzione
7 Attualmente è stato ratificato da sei Paesi (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Danimarca, Italia, Moldavia e Principato di Monaco); stato: aprile 2017.