Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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uno Stato diverso da quello in cui risiedono o di cui hanno la cittadinanza allo scopo di perpetrare, pianificare o partecipare ad atti terroristici o di impartire o ricevere addestramento terroristico»12. In questo contesto, il GAFI ha ribadito che questi viaggi possono essere considerati come una delle principali forme di sostegno materiale alle organizzazioni terroristiche e che le esigenze finanziarie delle persone interessate – in primo luogo per trasporto, alloggio, mezzi di comunicazione e cibo – sono relativamente modeste13. Nel 2016, il GAFI ha visitato la Svizzera e ha esaminato in particolare le disposizioni contro il finanziamento del terrorismo e il sostegno a un’organizzazione terroristica, arrivando alla conclusione che la Svizzera soddisfa in gran parte i requisiti della raccomandazione 5 (reato di finanziamento del terrorismo), pur rilevando una lacuna per quanto riguarda il finanziamento di viaggi a fini terroristici non legati a un’organizzazione terroristica o avulsi da un atto terroristico.

2 Le disposizioni della Convenzione e il loro rapporto con il diritto svizzero

Articolo 1 Definizioni

L’articolo 1 della Convenzione rinuncia a definire autonomamente il termine «terrorismo» e qualifica invece come «reato di terrorismo» uno qualsiasi dei reati definiti nei trattati elencati nell’allegato14. Si tratta di undici convenzioni delle Nazioni unite relative alla lotta contro il terrorismo15.

Nel quadro dei negoziati per la presente Convenzione si è scelto, dopo approfondite discussioni, di non limitare i reati rilevanti soltanto ad alcuni «reati principali»16 indicati nelle convenzioni delle Nazioni Unite elencate, ma di criminalizzare piuttosto l’istigazione, il reclutamento e l’addestramento per il terrorismo in senso più ampio. Ai sensi della presente Convenzione si considerano pertanto «atti terroristici» diversi reati contro la vita e l’integrità della persona, la libertà o la proprietà altrui, ad esempio nel contesto di una presa di ostaggi, un dirottamento aereo o la sottrazione e l’impiego di materiale nucleare o esplosivi. In ragione della Convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo17, sono considerati atti

12N. 3 della nota interpretativa della raccomandazioni 5 del GAFI

13FATF Guidance, Criminalising terrorist financing (Recommandation 5), ottobre 2016, § 41.

14Caratteristico degli atti terroristici, secondo il n. 46 RE, è lo scopo di intimidire la popolazi-

one, la coercizione di un governo o di un’organizzazione o la destabilizzazione dell’ordine politico o costituzionale.

15Tutte le convenzioni delle Nazioni Unite elencate sono state attuate e ratificate dalla Svizze-

ra, da ultime il 23 ott. 2003 le Convenzioni per la repressione del finanziamento del terrorismo e degli attentati terroristici con esplosivo, RS 0.353.22 e RS 0.353.21, e il 14 nov. 2008 la Convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare,

RS 0.353.23.

Non figurano ancora nell’allegato alla Convenzione del Consiglio d’Europa la Convenzione del 10 sett. 2010 per la repressione di atti illeciti contro l’aviazione civile internazionale (già attuata e ratificata dalla Svizzera, ma non ancora entrata in vigore) e il Protocollo addizionale del 10 sett. 2010 alla Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili.

16 La presente Convenzione sarebbe così stata limitata agli aspetti centrali delle Convenzione delle Nazioni Unite in essere.

17 Art. 2 n. 1 della Convenzione sul finanziamento, cfr. sopra.