Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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1.5 Valutazione della Convenzione e del Protocollo addizionale

Numerosi accordi internazionali riguardano la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo in quanto tali, ad esempio la Convenzione per la repressione di atti illeciti contro l’aviazione civile internazionale e il Protocollo addizionale alla Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo o la Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare8. Negli ultimi anni la Svizzera ha intrapreso i passi necessari per attuare e ratificare i relativi accordi e oggi fornisce, quale Stato parte degli accordi internazionali, il suo contributo alla lotta internazionale contro il terrorismo. In tal senso va accolto positivamente lo scopo della Convenzione e del Protocollo addizionale del Consiglio d’Europa di armonizzare e, ove necessario, di sviluppare ulteriormente le legislazioni nazionali in ambito non soltanto europeo nonché di rafforzare la cooperazione internazionale.

Lo scopo della Convenzione e del Protocollo addizionale va oltre gli accordi internazionali precedenti – che miravano a combattere l’atto terroristico in quanto tale – e mira ad assoggettare alla legge e punire le azioni svolte in preparazione di tali atti e adatte a motivare o aumentare il rischio diretto o indiretto di un attentato terroristico.

Quest’ampia anticipazione della punibilità9 costituisce una peculiarità nell’ambito del diritto penale internazionale ed è comparabile con la Convenzione internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo10. Nell’attuare gli obblighi previsti dagli accordi bisogna quindi prestare particolare attenzione ai principi di proporzionalità e di determinatezza nella formulazione delle norme penali motivando, in pratica, le rispettive punibilità nel costante rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, ad esempio della libertà di espressione, associazione o religione o del diritto alla libera circolazione.

1.6 Altri standard internazionali

La problematica dei viaggi a fini terroristici, del loro finanziamento e organizzazione è oggetto anche di altri strumenti di diritto internazionale, come la Risoluzione 2178 del Consiglio di sicurezza dell’ONU del 24 settembre 2014 e le raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI/FATF)11, che costituiscono gli standard internazionali di riferimento nella lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo. La Risoluzione 2178 invita gli Stati a qualificare come reato i viaggi a fini terroristici nonché il finanziamento e l’organizzazione di tali viaggi. Dopo il licenziamento di questa risoluzione, il GAFI ha deciso di rivedere le proprie raccomandazioni per chiarire che «il finanziamento del terrorismo include anche il finanziamento dei viaggi di coloro che si recano in

8 Per i riferimenti si veda il commento all’art. 1 della Convenzione.

9 In questo contesto non si vuole, tuttavia, discutere di due accordi di prevenzione estesi (cfr. n. 25 del rapporto esplicativo del Consiglio d’Europa relativo alla Convenzione, reperibile all’indirizzo: http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196, di seguito «rapporto esplicativo» o «RE»), ma concentrarsi piuttosto su quei comportamenti concreti per i quali la comunità internazionale ha stabilito la necessità di una pena proporzionata.

10 Cfr. cap. 2

11 Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, Les recommandations du GAFI, febbraio 2012 (aggiornato nel 2013 e nel 2016).