Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
terroristici anche la messa a disposizione e la raccolta di mezzi finanziari destinati a sovvenzionare un atto terroristico.
Questa situazione determina delle particolarità nell’attuazione della presente Convenzione di diritto penale:
- Punibilità anticipata ed estesa:
il rinvio a reati ai sensi di altre convenzioni, che in parte rimandano ad ulteriori accordi, nonché il carattere stesso delle disposizioni penali18 della presente Convenzione determinano una concatenazione della punibilità che va di pari passo con una decisa anticipazione ed estensione della stessa19. Questa problematica è stata sollevata durante i negoziati relativi alla Convenzione e tematizzata anche dalla Svizzera. Nel testo della Convenzione e del rapporto esplicativo del Consiglio d’Europa si tiene conto di tali considerazioni e del principio di proporzionalità stabilendo che vanno puniti soltanto i comportamenti che possono potenzialmente sfociare in atti terroristici20. La Convenzione non criminalizza alcun comportamento che, in seguito a una serie di possibili eventi, potrebbe soltanto ipoteticamente portare a un atto terroristico e che, tuttavia, non ha nella pratica alcun legame con tali reati. In tale contesto va sottolineata pure l’importanza fondamentale della presunzione di innocenza ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 della Costituzione (Cost.)21, valida per ogni individuo fino alla condanna con sentenza passata in giudicato.
- Determinatezza del testo della Convenzione:
mancando una definizione generalmente valida del termine «terrorismo»22, il testo della Convenzione non riesce a precisare in tutti i punti quanto debba essere estesa la punibilità. Il principio di legalità23 penale va pertanto onorato dagli Stati nel quadro della trasposizione della Convenzione nel diritto interno. Devono essere garantiti i diritti fondamentali, ad esempio il diritto alla libertà di espressione e alla libertà di associazione24, e va attentamente esaminato se le limitazioni sono proporzionate allo scopo e non tangono l’essenza del rispettivo diritto fondamentale25.
- Riserve e dichiarazioni:
la Convenzione non riporta un elenco esplicito delle possibilità di riserva o delle possibili dichiarazioni limitative da parte degli Stati parte, per cui si applica la Convenzione di Vienna del 23 maggio 196926 sul diritto dei trattati. Le Parti hanno
18 Art. 5 segg.
19 In questo contesto dovrebbe, ad esempio, essere punito il tentativo di istigazione al reclutamento di una persona per renderla complice della raccolta di denaro destinato a sovvenzionare un atto terroristico; ciò causerebbe enormi problemi sia sul piano politico-giuridico che probatorio e porterebbe a procedimenti penali sproporzionati o infruttuosi.
20 Art. 12 par. 2 della Convenzione e n. 49 RE.
21 RS 101
22 I lavori relativi a una convenzione antiterrorismo delle Nazioni Unite esaustiva sono bloccati per il prossimo futuro. Lo scopo principale di questo tipo di accordo deve restare quello di definire il terrorismo usando gli stessi presupposti per la punibilità di tutte le persone coinvolte (combattenti per la libertà, associazioni statali; cfr. i commenti relativi all’introduzione nel diritto svizzero di una norma penale antiterrorismo, cap. 4.6.3).
23 Art. 1 CP
24 Art. 16 e 22 Cost. e art. 10 e 11 della Convenzione del 4 nov. 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). I diritti menzionati possono tuttavia essere sottoposti a restrizioni.
25 Cfr. art. 36 Cost.
26 RS 0.111, art. 19 segg. Una Parte può in questo caso apporre una riserva nella misura in cui non sia incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato.