Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. Come già menzionato sopra, il GAFI non ha, giustamente, mosso critiche all’articolo 260quinquiesCP al riguardo.
4.6.3 Valutazione dell’introduzione di una norma penale specifica per il terrorismo
La legislazione penale svizzera vigente non prevede una norma generale pensata appositamente per punire il terrorismo, ma le disposizioni comprendono anche tutti gli atti a sfondo terroristico e li puniscono severamente, senza eccezioni. Oltre alle disposizioni in materia di reati comuni268, che si applicano sia agli atti principali di terrorismo – comminando sanzioni fino alla pena detentiva a vita – sia alla partecipazione a tali atti, la legge incrimina e punisce anche gli atti preparatori269 a reati di terrorismo, la partecipazione e il sostegno alle organizzazioni terroristiche e il finanziamento del terrorismo.
Non si riscontrano situazioni o costellazioni nei settori del perseguimento penale (con applicazione dei necessari provvedimenti coercitivi), della giurisprudenza o dell’assistenza giudiziaria internazionale, in cui il diritto penale svizzero vigente si sia rivelato lacunoso nell’ambito della lotta al terrorismo per la mancanza di una norma penale apposita. Si è invece dimostrato una base adeguata ed efficace per il lavoro delle autorità competenti anche nel contesto internazionale e alla luce degli standard internazionali applicabili. Non si ritiene pertanto necessario introdurre una specifica norma penale antiterrorismo applicabile in assenza di legami con un’organizzazione.
L’introduzione di una tale norma – proposta anche nell’ambito dell’attuazione e della ratifica delle Convenzioni dell’ONU per la repressione del finanziamento del terrorismo e degli attentati terroristici con esplosivo270 e respinta dal Parlamento nel 2002 – avrebbe più che altro un significato simbolico, in quanto la sua adozione permetterebbe al legislatore di lanciare un (ulteriore) segnale contro questa forma di criminalità e di ribadire sul piano nazionale ed internazionale la sua determinazione nella lotta contro il terrorismo.
Le implicazioni pratiche di questa scelta appaiono però più importanti: diversamente dalle fattispecie degli atti preparatori proposte o modificate dal progetto, un’apposita norma antiterrorismo non qualificherebbe come reato alcun comportamento che rimarrebbe altrimenti impunito o la cui punibilità non sarebbe evidente, e sebbene darebbe maggior rilievo a fattispecie già esistenti, ad esempio a un attentato alla vita e all’integrità fisica di molte persone, contemporaneamente genererebbe ridondanze legali.
Alla punibilità dei suddetti reati comuni previsti dal Codice penale e dal diritto penale accessorio, a quella per aver partecipato a un’organizzazione criminale o per aver infranto la legge che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, rispettivamente l’articolo 74 LAIn, si aggiungerebbe la punibilità legata alla nuova norma penale dedicata al terrorismo. Quando a una determinata azione o a un numero limitato di comportamenti possono essere applica-
268P.es. i reati contro la vita e l’integrità della persona, contro la libertà personale, di comune
pericolo, contro la pace pubblica, e le disposizioni penali del diritto accessorio.
269Art. 260bisCP