Progetto

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza

Fedlex · Progetto · Pagina 1

[Signature] [QR Code]

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geologia nazionale1 è modificata come segue:

Art. 2 lett. e-g

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

e. Dati geologici primari: dati di misurazione grezzi, ad esempio profili di perforazione, segnali di misurazione sismica e rilievi sul terreno riguardo al substrato geologico;

f. Dati geologici primari processati: dati geologi primari elaborati in vista di un’interpretazione;

g. Dati geologici e informazioni secondari: dati geologici e informazioni ricavati dall’interpretazione di dati geologici primari o di dati geologici primari processati.

Art. 13 cpv. 2 lett. abis

2 Le informazioni geologiche sono attribuite ai livelli di autorizzazione all’accesso secondo l’articolo 21 OGI nel modo seguente:

abis. i dati geologici primari, i dati geologici primari processati così come i dati tecnici direttamente accessori e i metadati rilevati da terzi e comunicati al servizio specializzato in materia di geologia nazionale in base alla regolamentazione concernente i contributi per la prospezione e le garanzie per la geotermia dell’ordinanza del … sull’energia2 (OEn) o in base alla regolamentazione concernente l’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore contenute nell’ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO23 (Ordinanza sul CO2): livello di autorizzazione all’accesso A;

II

La presente ordinanza entra in vigore il ….

… 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

SR ………

1 SR 510.624

2 SR 730.01

3 SR 641.711