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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza
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Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geologia nazionale1 è modificata come segue:
Art. 2 lett. e-g
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:
e. Dati geologici primari: dati di misurazione grezzi, ad esempio profili di perforazione, segnali di misurazione sismica e rilievi sul terreno riguardo al substrato geologico;
f. Dati geologici primari processati: dati geologi primari elaborati in vista di un’interpretazione;
g. Dati geologici e informazioni secondari: dati geologici e informazioni ricavati dall’interpretazione di dati geologici primari o di dati geologici primari processati.
Art. 13 cpv. 2 lett. abis
2 Le informazioni geologiche sono attribuite ai livelli di autorizzazione all’accesso secondo l’articolo 21 OGI nel modo seguente:
abis. i dati geologici primari, i dati geologici primari processati così come i dati tecnici direttamente accessori e i metadati rilevati da terzi e comunicati al servizio specializzato in materia di geologia nazionale in base alla regolamentazione concernente i contributi per la prospezione e le garanzie per la geotermia dell’ordinanza del … sull’energia2 (OEn) o in base alla regolamentazione concernente l’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore contenute nell’ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO23 (Ordinanza sul CO2): livello di autorizzazione all’accesso A;
II
La presente ordinanza entra in vigore il ….
… 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
SR ………