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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 3 pagine

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Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 22 novembre 20062 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 28 della legge federale del 1° ottobre 20103 sugli impianti di accumulazione (LImA);

visto l'articolo 52a della legge del 22 dicembre 19164 sulle forze idriche;

visto l'articolo 61 della legge federale del 30 settembre 20165 sull'energia;

visto l'articolo 83 della legge federale del 21 marzo 20036 sull'energia nucleare;

visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 20077 sull'approvvigionamento elettrico;

visto l'articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 19638 sugli impianti di trasporto in condotta;

visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 19919 sulla radioprotezione e

visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 199710 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

Modifica di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «Ufficio federale dell'energia» è sostituita con la sigla «UFE».

Art. 1 cpv. 1 e 4

1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza:

a. dell’Ufficio federale dell’energia (UFE);

b. delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell’esecuzione nel settore dell’energia (altri organi di esecuzione); e

c. dell'organo di esecuzione.

4Abrogato

Art. 2 Rinuncia agli emolumenti

1 Non vengono riscossi emolumenti per le procedure relative alla concessione di sussidi federali.

2 Il capoverso 1 non si applica alle procedure relative alla concessione di contributi per la prospezione e di garanzie per la geotermia.

Art. 10 Emolumenti nel settore dell'energia in generale

L'UFE e l'organo di esecuzione riscuotono emolumenti in particolare per:

a. le informazioni secondo l'articolo 103 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del DATA11 sulla promozione della produzione di elettricità proveniente da energie rinnovabili;

b. le autorizzazioni;

c. il riconoscimento degli organismi di prova;

d. le decisioni di misure relative al controllo a posteriori di impianti e apparecchi.

2 RS 730.05

3 RS 721.10

4 RS 721.80

5 RS 730.0

6 RS 732.1

7 RS 734.7

8 RS 746.1

9 RS 814.50

10 RS 172.010

11 RS .......... 2017–......