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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 3 pagine
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Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L'ordinanza del 22 novembre 20062 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:
Ingresso
visto l'articolo 28 della legge federale del 1° ottobre 20103 sugli impianti di accumulazione (LImA);
visto l'articolo 52a della legge del 22 dicembre 19164 sulle forze idriche;
visto l'articolo 61 della legge federale del 30 settembre 20165 sull'energia;
visto l'articolo 83 della legge federale del 21 marzo 20036 sull'energia nucleare;
visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 20077 sull'approvvigionamento elettrico;
visto l'articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 19638 sugli impianti di trasporto in condotta;
visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 19919 sulla radioprotezione e
visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 199710 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,
Modifica di un'espressione
In tutta l'ordinanza l'espressione «Ufficio federale dell'energia» è sostituita con la sigla «UFE».
Art. 1 cpv. 1 e 4
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza:
a. dell’Ufficio federale dell’energia (UFE);
b. delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell’esecuzione nel settore dell’energia (altri organi di esecuzione); e
c. dell'organo di esecuzione.
4Abrogato
Art. 2 Rinuncia agli emolumenti
1 Non vengono riscossi emolumenti per le procedure relative alla concessione di sussidi federali.
2 Il capoverso 1 non si applica alle procedure relative alla concessione di contributi per la prospezione e di garanzie per la geotermia.
Art. 10 Emolumenti nel settore dell'energia in generale
L'UFE e l'organo di esecuzione riscuotono emolumenti in particolare per:
a. le informazioni secondo l'articolo 103 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del DATA11 sulla promozione della produzione di elettricità proveniente da energie rinnovabili;
b. le autorizzazioni;
c. il riconoscimento degli organismi di prova;
d. le decisioni di misure relative al controllo a posteriori di impianti e apparecchi.
2 RS 730.05
3 RS 721.10
4 RS 721.80
5 RS 730.0
6 RS 732.1
7 RS 734.7
8 RS 746.1
9 RS 814.50
10 RS 172.010
11 RS .......... 2017–......