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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 26 pagine
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Ordinanza sull’energia (OEn)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 30 settembre 20161 sull’energia
(LEne),
ordina:
Capitolo 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
a. la garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità;
b. la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili;
c. l’immissione di energia di rete e il consumo proprio;
d. i bandi di gara per misure di efficienza;
e. i contributi per la prospezione geotermica e le garanzie per la geotermia;
f. l’indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici;
g. il supplemento rete;
h. l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia negli edifici e nelle imprese;
i. le misure di promozione nel settore dell’energia;
j. la collaborazione internazionale nell’ambito di applicazione della LEne;
k. la verifica degli effetti e il trattamento dei dati.
Capitolo 2: Garanzia di origine ed etichettatura dell’elettricità
Sezione 1: Garanzia di origine
Art. 2 Obbligo
1 I produttori di elettricità devono registrare l’impianto di produzione presso l’organo d’esecuzione e far attestare l’elettricità prodotta mediante garanzia di origine.
2 Sono esclusi dall’obbligo di fornire garanzie di origine i produttori i cui impianti:
a. sono in funzione al massimo per 50 ore all’anno;
b. non sono collegati né direttamente, né indirettamente alla rete elettrica (impianti a isola);
c. dispongono di una potenza allacciata al massimo di 30 kVA.
Art. 3 Annullamento
1 I proprietari di garanzie di origine devono annullare le garanzie di origine che:
a. sono utilizzate per l’etichettatura dell’elettricità;
b. concernono elettricità utilizzata dalle ferrovie; oppure
c. sono rilasciate per l’elettricità non ceduta dal produttore perché utilizzata per il consumo proprio.
2 Nello stoccaggio per pompaggio la garanzia di origine deve essere annullata per la parte di elettricità che va persa durante il pompaggio.
3 I proprietari di garanzie di origine devono notificare immediatamente gli annullamenti all’organo d’esecuzione.
RS …….
1 RS 730.0
2016–......