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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 21 pagine

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Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO21 è modificata come segue:

Art. 2 lett. a, abis, ater, aquater e d

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a. automobile: un’automobile di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali2 (OETV), tenendo conto che è determinante lo stato al momento della prima immatricolazione; non sono considerate automobili ai sensi della presente ordinanza i veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE3;

abis. autofurgone: un autofurgone di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV, tenendo conto che è determinante lo stato al momento della prima immatricolazione; non sono considerati autofurgoni ai sensi della presente ordinanza gli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2585 kg, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/20094 e che non presentano valori di emissione di cui al regolamento (CE)

n. 715/20075, nonché i veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE;

ater. trattore a sella leggero: un trattore a sella di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV con un peso complessivo fino a 3,50 t, tenendo conto che è determinante lo stato al momento della prima immatricolazione; non sono considerati trattori a sella leggeri ai sensi della presente ordinanza i trattori a sella con peso a vuoto superiore a 2585 kg, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e che non presentano valori di emissione di cui al regolamento (CE) n. 715/2007, nonché i veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE;

d. potenza termica totale: somma delle potenze termiche di tutti gli impianti fissi di un’impresa considerati nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE);

Art. 5 cpv. 1 lett. c numero 3

1 Sono rilasciati attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera se:

c. le riduzioni delle emissioni:

3. non sono state conseguite in un'impresa soggetta a un impegno di riduzione che al contempo richiede il rilascio di attestati secondo l'articolo 12; sono escluse le imprese con obiettivo di emissione secondo l'articolo 67, per quanto le riduzioni delle emissioni da progetti e programmi non siano contemplate da tale obiettivo; e

Art. 5a cpv. 3

3 I programmi che dopo la scadenza del primo periodo di credito includono un unico piano sono portati avanti come progetti secondo l'articolo 5.

Art. 6 cpv. 2 lett. j

RS ..........

1 RS 641.711

2 RS 741.41

3 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166, GU L 28 del 3.2.2015, pag. 3.

4 Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188/1 del 18.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1.

5 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171/1 del 29.6.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012, GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 16. 2017–......