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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 6 pagine

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Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE)

del ...

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia

e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 5 dell’ordinanza del .... 1 sull’energia (OEn),

ordina:

Sezione 1: Garanzia di origine

Art. 1 Garanzia di origine

1 Il periodo di produzione determinante per il rilevamento dell’elettricità prodotta è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA e, a scelta, a un mese civile, un trimestre civile o un anno civile per gli altri impianti.

2 La garanzia di origine comprende, in particolare:

a. la quantità di elettricità prodotta in kWh;

b. il periodo di produzione in mesi;

c. la denominazione dei vettori energetici utilizzati per la produzione dell’elettricità, conformemente al numero 1.1 dell’allegato;

d. i dati per l’identificazione dell’impianto di produzione, in particolare la denominazione, l’ubicazione, la data di entrata in servizio, la data di rilascio dell’ultima concessione nel caso di un impianto idroelettrico, il nome e indirizzo del gestore;

e. i dati tecnici dell’impianto di produzione, in particolare il tipo di impianto, la potenza elettrica e, nel caso di un impianto idroelettrico, l’indicazione se si tratta di una centrale ad acqua fluente o ad accumulazione, con o senza pompaggio;

f. i dati per l’identificazione del luogo in cui l’elettricità immessa in rete dal produttore viene misurata (punto di misurazione), in particolare il nome e l’indirizzo del gestore del punto di misurazione e i dati relativi al suo controllo ufficiale, il numero d’identificazione, l’ubicazione, il nome e l’indirizzo del gestore della rete alimentata attraverso tale punto di misurazione.

g. l’indicazione dell’eventuale ammontare della rimunerazione unica, del contributo d’investimento, del premio di mercato o del finanziamento dei costi supplementari ricevuto dal produttore.

3 Una garanzia di origine che non viene annullata entro 12 mesi dalla fine del rispettivo periodo di produzione perde la sua validità e non può più essere utilizzata. Una garanzia di origine il cui periodo di produzione coincide con i mesi di gennaio, febbraio, marzo o aprile oppure con il primo trimestre perde la sua validità solo a fine maggio dell’anno seguente.

4 L’organo di esecuzione di cui all’articolo 64 della legge federale del 30 settembre 20162 sull’energia (LEne) emana direttive sulla forma delle garanzie di origine, dopo aver dato alle cerchie interessate la possibilità di esprimersi.

Art. 2 Registrazione dell’impianto di produzione

1 La base per la registrazione dell’impianto è costituita dai dati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–g.

2 I dati devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità (auditor) accreditato per questo settore. Per gli impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a 30 kVA e per gli impianti che dispongono di un contratto ai sensi dell’articolo 73 capoverso 4 LEne è sufficiente una certificazione da parte del gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore.

3 L’organo di esecuzione verifica regolarmente i dati dell’impianto registrato e i dati di produzione rilevati. A questo scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo periodico della certificazione di cui al capoverso 2.

4 Il produttore deve comunicare immediatamente all’organo di esecuzione ogni variazione relativa ai dati dell’impianto di produzione in questione.

Art. 3 Eccezioni alla registrazione

Non possono essere registrati gli impianti con:

a. una potenza di picco in corrente continua inferiore a 2 kW per gli impianti fotovoltaici;

b. una potenza di allacciamento inferiore a 2 kVA per le altre tecnologie.

RS ..........

1 RS 730.01

2 RS 730.0

2017–......