Avamprogetto 3a

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine

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Versione modificata dell’8 marzo 2017 (p. 3 e 40)

Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 30 settembre 20161 sull’energia

(LEne);

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

1La presente ordinanza ha lo scopo di ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e di aumentarne l’efficienza energetica.

2Essa si applica agli impianti, ai veicoli e agli apparecchi prodotti in serie e ai loro componenti prodotti in serie che consumano considerevoli quantità di energia e che sono commercializzati o ceduti in Svizzera.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza i seguenti termini significano:

a. commercializzazione: la prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, a titolo oneroso o gratuito; è equiparata alla commercializzazione la prima messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi;

b. cessione: l’ulteriore alienazione a titolo professionale sul mercato svizzero di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; è equiparata alla cessione l’ulteriore messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi in vista della loro alienazione a titolo professionale.

Capitolo 2: Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Sezione 1: Impianti e apparecchi prodotti in serie

Art. 3 Esigenze generali

Gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie nonché i loro componenti prodotti in serie possono essere commercializzati e ceduti se:

a. adempiono le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia;

b. hanno passato la procedura di omologazione energetica (procedure di valutazione della conformità); e

c. sono muniti delle le indicazioni relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia.

Art. 4 Esigenze minime

1Le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia degli impianti e degli apparecchi prodotti in serie sono definite negli allegati 1.1–2.10.

2Le esigenze minime valgono anche per gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie che sono acquistati per uso proprio professionale.

Art. 5 Procedura di valutazione della conformità

1La procedura di valutazione della conformità permette di determinare in modo uniforme il consumo di energia specifico, l’efficienza energetica e le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi prodotti in serie; i dettagli sono disciplinati negli allegati 1.1–3.2.

1 RS 730.0

2 RS 946.51

2017–......