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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 30 settembre 20161 sull’energia (LEne),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili, la quale è finanziata dal supplemento di rete ai sensi dell’articolo 35 LEne.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza i seguenti termini significano:
a. impianto ibrido: impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
b. biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici. Fanno parte della biomassa anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
c. gas biogeno: gas prodotto dalla biomassa;
d. produzione netta: quantità di energia ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 dell’ordinanza del …. sull’energia (OEn)2;
e. calore residuo: perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti; eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
f. cogenerazione (COGE): produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile
Art. 3 Nuovi impianti
1 Sono considerati nuovi impianti:
a. negli impianti idroelettrici: impianti che utilizzano per la prima volta un potenziale idraulico;
b. nelle altre tecnologie: impianti che sono costruiti per la prima volta in un’ubicazione.
2 È considerato parimenti un nuovo impianto un impianto che sostituisce completamente un impianto esistente.
3 L’Organo di esecuzione decide d’intesa con l’Ufficio federale dell’energia se l’impianto sia da considerarsi nuovo o no.
Art. 4 Potenza dell’impianto
La potenza di un impianto si determina in virtù dell’articolo 14 OEn3.
Art. 5 Obbligo di notifica in caso di modifica dell’avente diritto
Se successivamente all’inoltro della domanda l’avente diritto cambia, occorre un’immediata notifica da parte dell’avente diritto precedente all’autorità competente per valutare la domanda. Senza notifica la rimunerazione, il contributo d’investimento e il premio di mercato vengono versati all’avente diritto precedente.
Art. 6 Dati d’esercizio
1 Il gestore di un impianto per il quale ottiene una rimunerazione per l’immissione di elettricità secondo il diritto vigente o un diritto anteriore, oppure un finanziamento dei costi supplementari secondo un diritto anteriore, deve consentire all’UFE e all’Organo d’esecuzione, se lo richiedono, di prendere visione dei dati d’esercizio dell’impianto.
RS ..........
1 RS 730.0
2 RS 730.01
3 RS 730.01
2017–......