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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 4 pagine

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Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L'ordinanza del 14 marzo 20081 sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 3a Allacciamento alla rete in caso di raggruppamenti ai fini del consumo proprio

1 Un gestore di rete può negare l'allacciamento alla rete a un raggruppamento ai fini del consumo proprio di cui agli articoli 17 e 18 della legge del 30 settembre 20162 sull'energia (LEne) se, a causa di tale allacciamento, per garantire un esercizio sicuro della rete si rendesse necessaria l'adozione di misure sproporzionate o se i consumatori finali non potessero garantire una corretta gestione all'interno del raggruppamento.

2 Se nell'ambito del raggruppamento ai fini del consumo proprio gli impianti di allacciamento esistenti non vengono più utilizzati, i rimanenti costi del capitale sono indennizzati dal raggruppamento. Se gli impianti di allacciamento esistenti continuano a essere parzialmente utilizzati, sussiste un obbligo di indennizzo proporzionale.

Art. 7 cpv. 3 lett. fbis, h e m

3 Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare: fbis. costi per sistemi di misurazione intelligenti di cui all’articolo 8a;

h. costi per i potenziamenti della rete necessari all’immissione di energia proveniente dagli impianti secondo gli articoli 15 e 19 LEne3.

m. costi per sistemi di controllo e regolazione intelligenti, rimunerazioni incluse.

Art. 8 cpv. 3, 3bis e 5

3 I gestori di rete mettono tempestivamente a disposizione dei partecipanti, in modo uniforme e non discriminatorio, i dati di misurazione e le informazioni necessari:

a. all'esercizio della rete;

b. alla gestione del bilancio;

c. alla fornitura di energia;

d. all'imputazione dei costi;

e. al calcolo dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete; e

f. alle procedure di conteggio nell’ambito della legge del 30 settembre 20164 sull’energia (LEne) e dell'ordinanza del 1º gennaio 20185 sull’energia (OEn).

3bis Le prestazioni di cui al capoverso 3 non possono essere fatturate ai beneficiari in aggiunta al corrispettivo per l’utilizzazione della rete. Se le prestazioni di cui al capoverso 3 sono fornite da terzi, i gestori di rete sono tenuti ad indennizzarle adeguatamente.

5Abrogato

Art. 8a Sistemi di misurazione intelligenti

1 Per la metrologia e i processi informativi devono essere installati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali e i produttori.

2 Un sistema di misurazione intelligente è un dispositivo di misurazione costituito dai seguenti elementi:

a. un contatore di elettricità elettronico presso il consumatore finale o il produttore che:

1. rileva energia attiva ed energia reattiva;

2. determina i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e li memorizza per almeno trenta giorni;

3. dispone di interfacce, di cui una riservata alla comunicazione bidirezionale con il sistema di trattamento dei dati e un'altra che può essere utilizzata dal consumatore finale o dal produttore, e

1 RS 734.71

2 RS 730.0

3 RS 730.0

4 RS 730.0

5 RS 730.01

2017–......