Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 9 pagine
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3. Panoramica
3.1. Partecipanti che approvano il progetto pur esprimendo alcune riserve
Cantoni (5): AG, BE, FR, GE, VD
Partiti politici (1): PS
Associazioni mantello nazionali dell’economia (2): USS, transfair
Altri (2): OSE, DCAF
3.2. Partecipanti che respingono alcune disposizioni dell’avamprogetto
Cantoni (2): AG, TI
Partiti politici (1): PS
Associazioni mantello nazionali dell’economia (2): USS, USAM
3.3. Partecipanti che hanno rinunciato a prendere posizione
Cantoni (20): AI, AR, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH Conferenze (1): CDDGP
Associazioni (2): Associazione dei Comuni svizzeri, Unione delle città svizzere
4. Riepilogo dei pareri espressi
4.1 Quadro generale
La grande maggioranza dei partecipanti considera positivo il tentativo di creare le basi legali necessarie, al momento mancanti, per trattare i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità rispettando i requisiti imposti dalla legislazione sulla protezione dei dati.
Due partecipanti (FR e OSE) rimettono in discussione le deleghe legislative previste per le
disposizioni esecutive che devono essere precisate dal Consiglio federale (durata di conservazione, distruzione ecc.). In questo ambito l’OSE auspica che le parti in causa siano consultate prima di adottare l’ordinanza.
Gli stessi due partecipanti (FR e OSE) sono inoltre dell’avviso che la legge dovrebbe sancire un obbligo di informazione quando ha luogo una comunicazione di dati.
Un partecipante (OSE) attira l’attenzione sul fatto che il principio di proporzionalità in occasione della ponderazione degli interessi al momento del trattamento e della comunicazione di dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità deve trovare applicazione in tutti i trattamenti di dati e per tutte le categorie di persone citate.
Lo stesso partecipante (OSE) invita il DFAE a chiedere il consenso delle persone interessate per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali.
Un partecipante (VD) è dell’opinione che soprattutto i dati relativi alla salute debbano essere in
generale trattati solo con il consenso della persona interessata.
Un partecipante (transfair) insiste sul fatto che i trattamenti previsti (in particolare per quanto riguarda i dati sulla salute e quelli relativi alla sfera intima) debbano svolgersi in maniera rigorosa e restrittiva.
Due partecipanti (VD, OSE) propongono che, per quanto riguarda le modalità di accesso ai dati concernenti la salute, in particolare dei collaboratori del DFAE, nell’ordinanza che dovrà essere
emanata sia prevista la creazione di una «medicina del personale» o un «servizio medico per il