Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 9 pagine

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Sezione 6: Esperti impiegati per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti umani e l’aiuto umanitario e loro congiunti

Art. 19 Dati

Quattro partecipanti (AG, USS, USAM, PS) dichiarano che le loro osservazioni relative agli articoli 8 e 9 si applicano per analogia anche al rilevamento dei dati di cui all’articolo 19 e a tutti gli altri gruppi di persone interessate menzionati nell’avamprogetto.

Sezione 8 Candidati a posti in seno alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali

Art. 24 Scopo e persone

Un partecipante (BE) propone di inserire una formulazione che permetta di indicare più chiaramente chi sono le persone interessate (segnatamente ogni persona che si candida per un posto in una organizzazione internazionale) come accade agli articoli 5, 11, 15, 18, 21, 27 e 29.

Art. 25 Dati

Tre partecipanti (PS, USS, AR) fanno presente che il termine razza (utilizzato nelle versioni francese e tedesca - «Rassenzugehörigkeit», «appartenance à une race») è politicamente scorretto.

Due partecipanti (AG, PS) ritengono non ammissibile il rilevamento di dati sull’appartenenza etnica in quanto non si comprende in che modo questo elemento potrebbe danneggiare la reputazione della Svizzera o perché la candidatura di una persona di una determinata etnia possa essere in conflitto con il rispetto dei diritti umani.

Un partecipante (USS) propone un’integrazione, ossia che il trattamento e la trasmissione di dati personali sia possibile solo con il consenso esplicito del candidato. Il trattamento di dati degni di particolare protezione in generale è eccessivo, per questo si tratta di capire quali dati specifici sono necessari per quale posto.

Due partecipanti (AG, PS) sollevano anche in questo caso la questione delle modalità di raccolta dei dati personali da trattare e respingono qualsiasi forma di rilevamento che escluda la consapevolezza e il consenso della persona interessata.

Sezione 9 Partecipanti a conferenze internazionali organizzate dalla Svizzera

Per migliorare l’efficacia delle attività del DFAE in questo ambito un partecipante (DCAF) propone un’integrazione alla sezione 9 in modo che da una parte permetta di disporre di un moderno sistema di informazione (p. es. diritti di accesso con procedura di richiamo per le persone interessate affinché possano elaborare direttamente i propri dati) e dall’altra preveda in singoli casi la trasmissione di questi dati da parte del DFAE a terzi (p. es. hotel, ristoranti, centri conferenze) laddove ciò si

dimostrasse utile per l’adempimento dei compiti affidati al Dipartimento.

Art. 27 Scopo e persone

Un partecipante (BE) fa notare che in tedesco le due virgole rendono poco chiaro il senso e

dovrebbero essere eliminate.

Un partecipante (TI) osserva che il trattamento di dati previsto all’articolo 27 e seguenti ha carattere eccezionale ed è legato a eventi specifici. Il trattamento sporadico di dati degni di particolare