Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 9 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
Due partecipanti (AG, PS) chiedono una disposizione che imponga la richiesta esplicita del consenso della persona interessata al trattamento dei dati degni di particolare protezione. A tale scopo rinviano a una disposizione presente nell’articolo 27 capoverso 2 lettera b LPers che lo prevede. Ritengono che la discrepanza rispetto alla regolamentazione presente nella LPers non sia motivata.
Un partecipante (PS) propone la seguente integrazione all’articolo 9:
Articolo 9 capoverso 4 (nuovo)
4Le disposizioni esecutive definiscono le condizioni e le competenze per il trattamento di dati degni di particolare protezione e di profili della personalità di cui all’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati nella misura in cui sono necessari per lo sviluppo del personale e la persona interessata ha dato il suo consenso per iscritto.
Un partecipante (USS) richiama l’attenzione sul fatto che le disposizioni dell’avamprogetto non
permettono di trattare dati sulle misure di esecuzione per debiti e le misure amministrative e penali relative ai congiunti. Se si volesse trattare simili dati si dovrebbe applicare a queste categorie di persone l’articolo 27 capoverso 2 lettera a LPers.
Un partecipante (USAM) respinge d’idea che si possano trattare dati sull’orientamento sessuale degli impiegati in servizio all’estero. Pur non mettendo in discussione la necessità per il DFAE in quanto datore di lavoro di essere a conoscenza di tali informazioni, è del parere che spetti alle persone interessate comunicarle e che il datore di lavoro non debba gestire proattivamente schede su questi temi.
Un altro partecipante (transfair) auspica che il principio di non discriminazione sia garantito quando il DFAE tratta i dati sugli impiegati in servizio all’estero e il loro congiunti e valuta le possibilità di inviare all’estero un impiegato accompagnato dai propri familiari.
Art. 10 Comunicazione dei dati
Un partecipante (USS) ritiene che i dati possano essere trasmessi solo a un medico di fiducia
designato congiuntamente dall’assicuratore malattie e dal DFAE.
Sezione 4 Impiegati locali delle rappresentanze svizzere all’estero e loro congiunti
Art. 13 Trattamento dei dati
Un partecipante (FR) considera problematico il trattamento di dati degni di particolare protezione e di profili della personalità da parte dell’UFPER in relazione a persone non soggette all’LPers.
Sezione 5 Funzionari consolari onorari e loro congiunti
Art. 17 Trattamento dei dati
Un partecipante (FR) considera problematico il trattamento di dati degni di particolare protezione e di profili della personalità da parte del UFPER in relazione a persone non soggette all’LPers.