Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 9 pagine

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protezione non richiede obbligatoriamente una base legale esplicita; esso è eccezionalmente giustificato quando è indispensabile per compiti circoscritti definiti da una legge in senso formale. Gli articoli 27 e 28 sono pertanto superflui e propone di stralciarli.

Capitolo 3 Disposizioni finali

Art. 31 Disposizioni esecutive

Un partecipante (TI) afferma, facendo riferimento al sistema di informazione del personale

dell’Amministrazione federale (BV PLUS, cfr. ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale, OPDPers, SR 172.220.111.4; allegati 1-5) che il catalogo dei dati da trattare nell’ordinanza da emanare (conformemente all’art. 31 cpv. 1 lett. b LTDP-DFAE) non dovrebbe comprendere solo i dati non degni di particolare protezione bensì tutti i dati personali sottoposti a trattamento, inclusi i dati degni di particolare protezione previsti già all’articolo 3 capoverso 1 LTDP-DFAE. Propone dunque di modificare l’articolo 31 capoverso 1 lettera b LTDP-DFAE come segue:

b) il catalogo completo dei dati trattati.