Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 50 pagine

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Un criterio qualitativo importante è rappresentato dalle competenze linguistiche del personale sanitario. Per SVBG, SVPL, SBK, SHV e SVDE la prova di disporre delle competenze richieste per esercitare è imprescindibile. Il livello B2 è obbligatorio.

La prova delle conoscenze di una lingua nazionale riveste un’importanza centrale e, sebbene figuri tra le condizioni di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPMed, secondo mfe dovrebbe essere citata anche nell’ambito della gestione del settore ambulatoriale.

In merito al capoverso 2, H+ osserva che la competenza professionale dei medici e degli altri professionisti del settore, sia svizzeri sia stranieri, è garantita dalla loro formazione ed è iscritta nel registro delle professioni mediche e in quello delle professioni sanitarie. Ulteriori requisiti, chiaramente definiti, potrebbero essere iscritti in questi registri. Per H+, senesuisse e Spitex la cartella informatizzata del paziente è un presupposto importante che il Consiglio federale potrebbe introdurre ai fini dell’autorizzazione di nuovi fornitori di prestazioni di cure ambulatoriali.

CURAVIVA e senesuisse non vedono alcun motivo oggettivo per il quale ospedali e istituti che forniscono cure stazionarie debbano gestire le cartelle informatizzate dei pazienti mentre una parte degli attori nella catena di cura è esonerata da tale obbligo. In merito CURAVIVA, senesuisse e Spitex chiedono che le nuove autorizzazioni per i medici del settore ambulatoriale che fatturano le loro prestazioni a carico dell’assicurazione di base siano espressamente vincolate alla condizione che il titolare aderisca a una comunità certificata o a una comunità di riferimento. Questa condizione dovrebbe essere inserita nell’articolo 36 capoverso 2 LAMal. La proposta di CURAVIVA e senesuisse riguarderebbe solo l’autorizzazione di «nuovi» richiedenti.

Secondo SSO non è chiaro quale dei regolamenti proposti sia applicabile ai dentisti.

physioswiss invita alla prudenza prima di ampliare la competenza che permette al Consiglio federale di completare i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione modificando un’ordinanza.

Per garantire la sicurezza del paziente, ChiroSuisse chiede di vincolare il rilascio dell’autorizzazione ai chiropratici all’obbligo di aver conseguito un diploma all’Università di Zurigo o in una scuola universitaria estera (conformemente all’ordinanza del DFI concernente i cicli di studio in chiropratica riconosciuti offerti da scuole universitarie estere), di aver superato almeno l’esame federale e di aver assolto un perfezionamento di due anni e mezzo presso la Schweizerische Akademie für Chiropraktik concluso con il rilascio del diploma di specializzazione in chiropratica.

Fornitori di prestazioni - società mediche (cantonali o regionali)

KKA e AeG BL fanno notare che, oltre ai regolamenti delle singole associazioni di categoria, anche il diritto federale e quello cantonale contemplano numerose prescrizioni sulla qualità, la formazione e il perfezionamento. Non è quindi necessario che il Consiglio federale definisca ulteriori requisiti a livello di ordinanza. Del resto, la scelta di delegare all’esecutivo competenze legislative suscita perplessità anche nell’ottica dello Stato di diritto. In linea di principio le disposizioni restrittive dovrebbero essere disciplinate per legge.

AMGe e SMSR ritengono che il problema della non equipollenza delle formazioni europee, riconosciute automaticamente in virtù degli accordi bilaterali, non possa essere risolto aggiungendo ulteriori condizioni applicabili a tutti i richiedenti.

Secondo SVM un esame linguistico del livello B2 è insufficiente. Bisognerebbe piuttosto puntare al livello C1.

GAeSO non ritiene giusto che le condizioni di cui al capoverso 2 non siano citate concretamente nella legge o almeno come principio.

Assicuratori

santésuisse caldeggia una separazione tra le due procedure di autorizzazione (all’esercizio della professione e all’esercizio a carico dell’AOMS). Auspica inoltre che i criteri per l’autorizzazione all’esercizio a carico dell’AOMS contemplino anche elementi qualitativi ma ritiene che le misure di garanzia della qualità, per quanto necessarie, non siano sufficienti per migliorare