Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

1 Situazione iniziale

1.1 Contributi di mantenimento del diritto di famiglia

Durante la convivenza, la coppia provvede in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento dell'unione domestica. Di regola, si accorda sul contributo che ognuno fornisce, e in particolare sui pagamenti in denaro, sulla gestione dell’economia domestica o sulla cura dei figli. Il giudice interviene soltanto in caso di disaccordo a richiesta di parte, fissando in una sentenza i contributi individuali al mantenimento della coppia e degli eventuali figli (contributo di mantenimento, art. 13 cpv. 2 della legge federale del 18 giugno 20041 sull’unione domestica registrata, LUD; art. 173 CC2).

Nella prassi, tuttavia, la questione della concreta fissazione dei contributi di mantenimento si pone in genere soltanto alla fine della convivenza. Nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale, possono essere accordati contributi di mantenimento segnatamente al momento della sospensione della vita comune tra i partner di un’unione domestica registrata (art. 17 cpv. 2 lett. a LUD) o di una coppia di coniugi: in tale ambito, il giudice stabilisce i contributi in denaro destinati al coniuge e ai figli (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). Successivamente, al momento dello scioglimento dell’unione domestica registrata o del divorzio, il giudice deciderà di nuovo in merito a un eventuale contributo di mantenimento per il partner (art. 34 cpv. 2 e 3 LUD) o per il coniuge divorziato (art. 125 segg. CC) e per i figli (art. 133, 276 e 277 CC). Per i figli di genitori non coniugati la legge prevede la possibilità di un contratto circa l’obbligo di mantenimento, che può essere sottoposto per approvazione all’autorità di protezione dei minori (art. 287 CC); in caso di disaccordo, il figlio può proporre azione (art. 279 CC).

Benché la legge preveda la possibilità di una liquidazione (art. 126 cpv. 2 e art. 288 CC), il contributo di mantenimento consiste di regola in un obbligo di versamento mensile da effettuare in anticipo all’inizio del mese.

1.2 Necessità di ricevere per tempo e regolarmente i contributi di mantenimento

Il versamento dei contributi di mantenimento può certo rappresentare un pesante carico economico per l’obbligato, ma per l’avente diritto, e in particolare per i figli, i contributi hanno spesso un’importanza vitale, poiché di regola sono l’unica prestazione in denaro a cui hanno diritto e servono loro per far fronte alle necessità quotidiane. Spesso, purtroppo, i figli non ricevono il contributo di mantenimento loro assegnato nonostante l’esistenza di un titolo di mantenimento (sentenza o contratto di mantenimento). Secondo una stima di Caritas Svizzera, più di un quinto dei debitori non versa del tutto o in parte il contributo di mantenimento ai figli oppure non rispetta le scadenze previste3.

Un diritto riconosciuto a un contributo di mantenimento non è dunque sufficiente. Per l’avente diritto è essenziale anche ricevere per tempo e regolarmente il denaro indispensabile per coprire le necessità quotidiane. A questo scopo il legislatore ha introdotto nel Codice civile la possibilità di rivolgersi direttamente ai debitori dell’obbligato che trascura il proprio obbligo di mantenimento, e segnatamente al datore di lavoro (diffida ai debitori: art. 132 cpv. 1, art. 177 e art. 291 CC; art. 13 cpv. 3 e art. 34 cpv. 3 LUD). All’obbligato può anche essere imposto di prestare garanzie adeguate per i contributi di mantenimento futuri (art. 132 cpv. 2, art. 178 e art. 292 CC). Inoltre, l’ente pubblico è tenuto ad aiutare l'avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione della pretesa di mantenimento (aiuto all’incasso, art. 131 e 290 CC).

1 RS 211.231

2 RS 210

3 Statistiche citate nel «rapporto di armonizzazione», pag. 17.