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Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 9 pagine

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Ordinanza sull’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull’aiuto all’incasso, OAInc)

del …

Il Consiglio federale,

visti gli articoli 131 capoverso 2 e 290 capoverso 2 del Codice civile1 (CC),

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’aiuto prestato dall’ente pubblico per l’esecuzione delle pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia quando l’obbligato non adempie l’obbligo di mantenimento (aiuto all’incasso).

Art. 2 Organizzazione dell’aiuto all’incasso

1 L’organizzazione dell’aiuto all’incasso compete ai Cantoni.

2 Il diritto cantonale designa almeno un ufficio specializzato che, su richiesta, aiuti l'avente diritto ai contributi di mantenimento.

3 L’ufficio specializzato è sottoposto alla vigilanza dell’autorità designata dal diritto cantonale.

4 Il Cantone provvede a formare adeguatamente i collaboratori dell’ufficio specializzato.

Art. 3 Oggetto dell’aiuto all’incasso

1 L’ufficio specializzato presta l’aiuto all’incasso per le pretese di mantenimento fondate sul diritto della filiazione, sul diritto matrimoniale e del divorzio o sulla legge del 18 giugno 20042 sull’unione domestica registrata (LUD) fissate in un titolo di mantenimento (contributi di mantenimento) ed esigibili nel mese della richiesta e in futuro.

RS ..........

1RS 210

2 RS 211.231

2017–......