Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
1.3.4 Rapporto tra anticipo degli alimenti e aiuto all’incasso
Due strumenti di politica sociale disciplinati da regimi diversi, la cui esecuzione è però affidata, di regola, alla stessa autorità
L’emanazione di disposizioni sull’anticipo degli alimenti e la loro esecuzione rientrano nella competenza legislativa dei Cantoni, poiché si tratta di erogare fondi pubblici per l’assistenza agli indigenti (art. 115 Cost.). Le disposizioni sull’aiuto all’incasso competono invece alla Confederazione (art. 122 Cost.), poiché riguardano l’aiuto all’esecuzione delle pretese di mantenimento fondate sul diritto civile (diritto di famiglia)17.
Nei Cantoni, tuttavia, l’esecuzione dell’anticipo degli alimenti e dell’aiuto all’incasso sono di regola affidate alla stessa autorità18, la quale si occupa inoltre anche dell’incasso dei contributi di mantenimento anticipati dall’ente pubblico.
L’anticipo degli alimenti e l’aiuto all’incasso sono interdipendenti
All’ente pubblico si rivolgono solamente gli aventi diritto che non ricevono per intero, in tempo utile, regolarmente o del tutto le prestazioni di mantenimento cui hanno diritto. Spesso queste persone combinano la richiesta di aiuto all’incasso con una richiesta di anticipo degli alimenti, sempreché vi abbiano diritto secondo i limiti previsti dal diritto cantonale applicabile19.
In generale, più efficace è l’aiuto all’incasso, meno alimenti è necessario anticipare. Detto in altre parole: maggiore è la frequenza con cui le autorità d’incasso riescono a riscuotere i contributi di mantenimento dovuti inducendo la persona debitrice ad adempiere appieno i suoi obblighi di mantenimento, tanto più contenute sono le risorse finanziarie che lo Stato deve versare a titolo di anticipo degli alimenti20.
Anticipo parziale degli alimenti e aiuto all’incasso
Tutte le legislazioni cantonali prevedono un tetto massimo per l’anticipo degli alimenti. Se questo tetto è basso, l’avente diritto ottiene solo raramente un anticipo corrispondente al contributo di mantenimento fissato nella sentenza o nel contratto di mantenimento. In tal caso l’ente pubblico versa all’avente diritto un anticipo parziale e se questi ne fa richiesta lo aiuta al tempo stesso a incassare l’importo non anticipato21. Questa soluzione è vantaggiosa anche per l’ente pubblico, che percependo i contributi per conto dell’avente diritto può limitare al minimo indispensabile le proprie prestazioni (anticipo ed eventuale assistenza sociale)22.
Nella prassi si può immaginare una situazione di questo tipo23: «Zoe abita a Neuchâtel, Luca a Bellinzona e Moritz a San Gallo. Hanno tutti sei anni e vivono con le rispettive madri. I genitori sono divorziati [e nella sentenza di divorzio il contributo di mantenimento per il figlio è stato fissato a 900 franchi mensili]. Dato che i padri non pagano gli alimenti per i figli, le madri si sono trovate in difficoltà finanziarie. [In tutti e tre i Cantoni i figli hanno] il diritto di ricevere l’anticipo del contributo di mantenimento, ma l’importo accordato varia molto da un Cantone all’altro. Infatti, secondo la legislazione neocastellana sull’assistenza in materia di alimenti, Zoe riceve soltanto 450 franchi di anticipo […]. Moritz è più fortunato, poiché a San Gallo, come in altri 14 Cantoni, l’anticipo viene accordato fino a concorrenza dell’importo massimo
17 Messaggio sul mantenimento del figlio, pagg. 505 e 516.
18 Rapporto di armonizzazione, pag. 15.
19 Attualmente le basi di calcolo per la concessione dell’anticipo degli alimenti variano molto da un Cantone all’altro, anche se quasi tutti i Cantoni considerano il reddito e la sostanza del nucleo familiare in cui vive il bambino (cfr. CDOS, raccomandazioni del 28 giugno 2013, pag. 13).
20 Rapporto di armonizzazione, pag. 15; Nigg, CHSS 4/2011, pag. 174.
21 Mani, n. 18.
22 Cfr. Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, n. 14 ad art. 131/132.
23 Esempio citato da Knupfer, CHSS 4/2011, pagg. 179–181.