Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

I Cantoni devono poter decidere liberamente come mantenere o migliorare l’attrattiva della loro piazza imprenditoriale. Oltre alla riduzione dell’imposizione dell’utile, ciò può avvenire ad esempio anche con una diminuzione dell’imposizione dei redditi o con investimenti più cospicui nell’infrastruttura. Per questo motivo la compensazione verticale deve essere impostata come trasferimento senza vincoli di destinazione a favore dei Cantoni.

Delle premesse suesposte si può tener conto nel miglior modo possibile adeguando la ripartizione delle entrate. Il Consiglio federale propone di attuare la compensazione verticale tramite una maggiore partecipazione dei Cantoni all’imposta federale diretta. Questa imposta viene riscossa dai Cantoni e versata alla Confederazione. Una partecipazione più consistente da parte dei Cantoni dovrebbe incentivare maggiormente a mantenere o ad aumentare il relativo substrato mediante misure volte ad accrescere l’attrattiva della piazza imprenditoriale.

Attualmente il 17 per cento dell’intero gettito dell’imposta federale diretta rimane nel Cantone che ha riscosso l’imposta. Questa quota cantonale è fissata nella Costituzione federale (art. 128 cpv. 4 Cost.) quale quota minima. Un aumento è quindi possibile a livello legislativo.

L’importo che permetterebbe di considerare gli oneri della riforma equamente ripartiti tra i livelli statali corrisponde, per l’arco di tempo cui i dati utilizzati si riferiscono, a circa 650 milioni di franchi. Il volume della compensazione deve essere stabilito come quota sulle entrate dell’imposta federale diretta. Al momento dell’attuazione del PF17 nei Cantoni (previsto il 2020) l’importo risulterà quindi notevolmente maggiore; la sua entità dipende dall’evoluzione dell’imposta federale diretta nei prossimi anni. Il Consiglio federale prevede un importo di circa 825 milioni di franchi, corrispondente al 3,5 per cento dell’imposta federale diretta. Per creare per i Cantoni un margine di manovra politico-finanziario di entità corrispondente, la quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta passa quindi dall’attuale 17 al 20,5 per cento.

Oltre a garantire una ripartizione equilibrata degli oneri della riforma tra i livelli statali, in sede di determinazione dell’importo della compensazione devono essere osservate anche le restrizioni politico-finanziarie della Confederazione. All’interno del pacchetto complessivo di riforma la compensazione verticale costituisce il principale onere finanziario della Confederazione. Per poter rispettare le direttive del freno all’indebitamento è necessario tenere conto di questo onere supplementare nella pianificazione politico-finanziaria. La tabella sottostante mostra in quale misura i singoli Cantoni beneficiano della compensazione verticale.

Tabella 3: Effetti previsti della ripartizione sui Cantoni (in milioni di franchi)

ZH163

BE58

LU32

UR2

SZ29

OW4

NW7

GL2

ZG57

FR23

SO14

BS53

BL24

SH11

AR4

AI1

SG30

GR11

AG39

TG14

TI28

VD94

VS14

NE17

GE93

JU4

CH825

Nel valutare le ripercussioni della compensazione verticale sui singoli Cantoni devono essere considerate anche le ripercussioni causate dagli adeguamenti della perequazione delle risorse (incluso il contributo complementare per i Cantoni finanziariamente più deboli) (cfr. n. 1.2.3.5).

1.2.2.7 Considerazione delle città e dei Comuni

L’abrogazione delle norme sulle società con statuto speciale cantonale riguarda anche le città e i Comuni, ovvero se i Cantoni abbassano le loro imposte sull’utile per mantenere l’attrattiva della loro piazza imprenditoriale. L’aumento della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta tiene conto sia degli oneri della riforma a carico dei Cantoni che di quelli a carico delle loro rispettive città e Comuni. Il canale di compensazione però ha esclusivamente come destinatari i Cantoni. Stabilire le modalità con cui all’interno di ogni singolo