Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
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quanto più alta è l’aliquota ordinaria dell’imposta sull’utile in un Cantone, tanto più ampia sarà tendenzialmente la portata della riduzione dell’imposta. Più la diminuzione dell’imposizione dell’utile sarà marcata, maggiori saranno le minori entrate che risulteranno a causa dell’imposizione alla nuova aliquota (più bassa) degli utili precedentemente tassati in via ordinaria. Se un Cantone con un’aliquota elevata dell’imposta sull’utile non riduce l’imposizione fiscale, l’abrogazione delle norme sulle società con statuto speciale determina un forte aumento dell’onere fiscale per le imprese interessate e quindi una più intensa delocalizzazione.
se la quota del substrato dell’imposta sull’utile tassato in maniera privilegiata rispetto all’intero substrato aumenta, in caso di mancata riduzione dell’imposta le minori entrate risulterebbero da un lato maggiori (e viceversa). D’altro lato, in caso di riduzione dell’imposta sull’utile le minori entrate sono meno consistenti a causa del minore effetto di trascinamento dell’utile imponibile finora tassato in via ordinaria (e viceversa).
La figura qui sotto mostra la situazione iniziale nei singoli Cantoni in relazione a questi due fattori determinanti. Per misurare l’imposizione (effettiva) dell’utile viene utilizzato lo sfruttamento fiscale degli utili tassati in via ordinaria (ovvero le entrate dell’imposta sull’utile divise per la relativa base di calcolo). Al riguardo si tiene conto dell’onere fiscale generato dall’imposta federale diretta.
Figura 1: Profili di coinvolgimento dei Cantoni in relazione all’imposizione ordinaria dell’utile e quota degli utili delle società con statuto speciale (media 2011–2013)
35% PF17: Profilo di coinvolgimento
GE
30%
VD
VS BL BS
25% SO JU ZH
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20% GR
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Quota degli utili delle società con statuto speciale cantonale sull'utile imponibile complessivo
Entità della compensazione verticale
Sulla base delle ipotesi suesposte, si calcola che a fronte della riduzione delle aliquote cantonali dell’imposta sull’utile le minori entrate per il bilancio pubblico ammonterebbero a circa 2,5 miliardi di franchi (sulla base dei più recenti dati disponibili; media 2011–2013), di cui il 20 per cento circa riguarda la Confederazione e quasi l’80 per cento i Cantoni e i Comuni. In questi calcoli si ipotizza che grazie al patent box e alla promozione delle attività di ricerca e sviluppo una parte degli utili delle società con statuto speciale continuerà a essere tassata in maniera privilegiata. Si considera inoltre che in alcuni Cantoni le riduzioni dell’imposta sull’utile, effettuate allo scopo di rimanere competitivi a livello internazionale, sul piano della concorrenza fiscale nazionale aumenteranno la pressione sulle aliquote dell’imposta sull’utile negli altri Cantoni. Minori entrate si registreranno anche a livello di Confederazione perché di ipotizza che, malgrado le misure fiscali, una parte dei redditi connessi alla mobilità aziendale verrà trasferita all’estero.
Con la compensazione verticale si vogliono ripartire equamente gli oneri della riforma tra i livelli statali. In questo contesto è determinante la riduzione delle aliquote cantonali dell’imposta sull’utile. Da questa riduzione infatti dipendono le principali minori entrate, che peraltro risultano ripartite in maniera molto diseguale tra i livelli statali. Nel momento in cui si valuta l’equità della ripartizione occorre considerare anche gli effetti degli altri elementi della riforma. Importante a questo proposito è soprattutto l’adeguamento dell’imposizione dei dividendi: se a livello federale tale adeguamento genera circa 80 milioni di franchi di maggiori entrate, a livello cantonale le entrate supplementari sono nettamente superiori (355 milioni di franchi). Non tralasciando nessuno degli effetti prodotti dalla totalità degli elementi della riforma, con una compensazione verticale in misura del 3,5 per cento delle entrate dell’imposta federale diretta si raggiunge una ripartizione equilibrata tra i livelli statali.
Impostazione della compensazione verticale
Oltre all’entità della compensazione verticale occorre stabilire in che modo l’importo debba essere ripartito tra i Cantoni, tenendo conto in una certa qual misura anche del coinvolgimento dei Cantoni. Orientandosi esclusivamente ai Cantoni che a seguito dell’abrogazione delle norme sulle società con statuto speciale saranno sottoposti a una pressione finanziaria immediata, la Confederazione si troverebbe a sovvenzionare riduzioni dell’imposta solo in Cantoni scelti, approccio che sarebbe in contraddizione con l’autonomia fiscale cantonale. La compensazione quindi deve avvenire in maniera quanto più possibile neutrale sotto il profilo della concorrenza fiscale: il meccanismo di ripartizione dovrebbe permettere sostanzialmente a tutti i Cantoni di affermare la propria posizione nella concorrenza fiscale internazionale e intercantonale o addirittura di migliorarla.