Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
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spese di ricerca e sviluppo. Nella misura in cui si tiene conto di queste spese, occorre costituire una riserva occulta imponibile. I futuri ammortamenti riducono il risultato secondo il capoverso 1 e 2.
Esempio: l’impresa X intende usufruire del patent box per gli utili risultanti dal suo nuovo brevetto. Il valore venale del brevetto è 100, mentre le spese di ricerca e sviluppo sostenute nell’arco degli ultimi 5 anni ammontano a 50. Le spese di ricerca e sviluppo sono state interamente sostenute in Svizzera. Secondo il capoverso 3 della norma proposta, nel primo anno in cui trova applicazione il patent box viene addizionato 50 (le spese di ricerca e sviluppo) all’utile imponibile. In tal modo le spese allora interamente dedotte dall’utile imponibile vengono assoggettate in seguito all’imposta, poiché in futuro anche i ricavi non saranno pienamente imponibili.
I Cantoni hanno la possibilità di garantire questa imposizione in altro modo entro cinque anni dall’ingresso nel patent box, ad esempio tramite una graduazione temporale.
Il capoverso 4 delega l’emanazione di disposizioni più dettagliate al Consiglio federale (cfr. n. 2.7).
Art. 24c Dichiarazione di riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento
Analogamente ai commenti all’articolo 61a AP-LIFD.
Art. 24d Dichiarazione di riserve occulte alla fine dell’assoggettamento
Analogamente ai commenti all’articolo 61b AP-LIFD.
Art. 25a Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo
Il capoverso 1 autorizza un Cantone a prevedere un’ulteriore deduzione in ragione del 50 per cento dalla base di calcolo dell’imposta cantonale sull’utile per le spese delle attività di ricerca e sviluppo di cui ai capoversi 2 e 3. Sono incentivabili sia le attività di ricerca e sviluppo realizzate internamente sia la ricerca su mandato svolta per conto di terzi in Svizzera.
Il capoverso 2 stabilisce che la definizione del concetto di «ricerca e sviluppo» corrisponde a quella contenuta nella legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione. Tale definizione comprende la ricerca fondamentale, la ricerca orientata all’applicazione e l’innovazione fondata sulla scienza.
Il capoverso 3 definisce le spese che danno diritto a una deduzione superiore, per la quale qualificano, in linea di principio, le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, intendendo con esse le spese salariali e i costi delle assicurazioni sociali. La formulazione «direttamente imputabili» esclude le spese per il personale che non opera nel settore della ricerca e dello sviluppo. Con il supplemento del 35 per cento sono indennizzate forfetariamente le altre spese della ricerca e dello sviluppo (ad es. i costi dei macchinari). Oltre alle attività di ricerca e sviluppo realizzate internamente, secondo la lettera b anche le spese delle attività di ricerca e sviluppo svolte per conto di terzi qualificano per la deduzione superiore. La limitazione all’80 per cento garantisce che non siano concesse ulteriori deduzioni sulla porzione di utile fatturata né su altre spese in relazione con il mandato. Per la ricerca su mandato all’interno di un gruppo occorre prima appurare se l’importo fatturato è conforme al mercato. In caso di una correzione dell’importo da parte dell’autorità fiscale, è determinante questo nuovo importo.
Il capoverso 4 impedisce che, nel caso della ricerca su mandato, le stesse spese di ricerca e sviluppo possano essere portate in deduzione due volte – sia presso il committente che presso il mandatario – o addirittura in forma multipla in caso di ulteriori subcommissionari. In questi casi il diritto alla deduzione spetta per principio al committente. La scelta individuale di attribuire il diritto alla deduzione al mandatario, se il Cantone di sede del mandatario prevede un’incentivazione più generosa, è esclusa nei casi in cui il Cantone del committente offra questo strumento. Il diritto alla deduzione è attribuito al committente poiché, di norma, questi può beneficiare maggiormente della deduzione maggiorata a parità di intensità delle incentivazioni. Il mandatario può essere invece costituito in certi casi da un istituto di ricerca che non è neppure soggetto all’imposta sull’utile, ad esempio una scuola universitaria superiore; ma anche se il mandatario è un’impresa soggetta alle regole dell’economia di mercato le cui prestazioni sono remunerate dal committente sulla base del metodo del costo maggiorato, la deduzione potrebbe cadere perlopiù nel vuoto per mancanza di utili sufficienti. Se, invece, il committente è soggetto a imposta in un Cantone che non usufruisce della competenza di incentivazione, il mandatario ha diritto alla deduzione se ha la propria sede in un Cantone che usufruisce di tale competenza.
Art. 25b Limitazione dello sgravio fiscale
L’introduzione della limitazione dello sgravio fiscale è obbligatoria per i Cantoni. Tale limitazione riguarda l’imposizione ad aliquota ridotta nel patent box, le ulteriori spese di ricerca e sviluppo e, ai sensi dell’articolo 78g capoverso 3, anche gli ammortamenti derivanti da una rinuncia anticipata allo statuto fiscale speciale. Conformemente al presente articolo, il 30 per cento dell’utile deve rimanere imponibile prima dell’applicazione di tali norme speciali. Nel calcolo è escluso il ricavo netto delle partecipazioni, che soggiace all’esenzione indiretta mediante la deduzione per partecipazioni. Il capoverso 2 stabilisce che i Cantoni possono prevedere un disciplinamento più rigoroso, limitando ulteriormente lo sgravio fiscale.
Secondo il capoverso 3 l’applicazione delle suesposte norme speciali non può comportare un riporto delle perdite. Questa regola resta valida anche se le perdite non sono state cagionate da un’unica norma speciale ma dalla combinazione di più norme speciali.
Art. 28 cpv. 2–5
Con la soppressione di queste disposizioni sono aboliti i regimi fiscali per le società con statuto speciale.
Art. 29 cpv. 2 lett. b
Con la soppressione dei regimi fiscali per le società con statuto speciale, questa disposizione diviene priva di oggetto e può essere abrogata.