Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine

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2.3 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 7 cpv. 1

Questa disposizione sancisce l’obbligatorietà della procedura d’imposizione parziale per tutti i Cantoni. Lo sgravio avrà luogo attraverso la base di calcolo; uno sgravio operato tramite l’aliquota fiscale non è più possibile. L’imposizione è fissata in ragione del 70 per cento. I Cantoni possono prevedere un’imposizione più elevata nelle loro leggi fiscali. Ne consegue un’armonizzazione verticale e orizzontale. Confronta anche i commenti all’articolo 20 capoverso 1bisAP-LIFD.

Art. 7a cpv. 1 lett. b

Analogamente all’articolo 20a capoverso 1 lettera b AP-LIFD.

Art. 8 cpv. 2quinquies

Analogamente all’articolo 7 capoverso 1. Questa disposizione disciplina le conseguenze fiscali nel caso in cui le partecipazioni siano detenute nella sostanza commerciale. Anche in questo caso viene raggiunta un’armonizzazione sia verticale che orizzontale. Confronta anche i commenti all’articolo 18b capoverso 1 AP-LIFD.

Art. 8a Redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente

Analogamente agli articoli 24a e 24b AP-LAID.

Art. 10a Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente

Analogamente all’articolo 25a AP-LAID.

Art. 14 cpv. 3, secondo periodo

In caso di attività lucrativa indipendente, per i brevetti e diritti analoghi di cui all’articolo 8a i Cantoni possono prevedere una riduzione anche dell’imposta sulla sostanza. A differenza del corrispondente articolo per l’imposta cantonale sul capitale (art. 29 cpv. 3), non sono previsti sgravi sulle partecipazioni ai fini dell’imposta sulla sostanza, poiché al livello dell’imposta sulla sostanza non devono essere impedite imposizioni economiche multiple.

Art. 24 cpv. 3bis, primo periodo, e cpv. 3quater lett. b

Queste disposizioni contengono rimandi ai regimi fiscali per le società con statuto speciale di cui all’articolo 28 capoversi 2–4. Con l’abolizione di queste disposizioni vengono stralciati anche i relativi rimandi.

Art. 24a Brevetti e diritti analoghi: definizioni

L’articolo definisce i diritti qualificati. Il capoverso 1 definisce i brevetti e il capoverso 2 i diritti analoghi. Anche i corrispettivi brevetti e diritti analoghi esteri sono qualificati per il patent box. L’elenco è esaustivo, ciò significa in particolare che le invenzioni non coperte da brevetto delle PMI e i software non protetti dal diritto d’autore non sono contemplati nel patent box.

Art. 24b Brevetti e diritti analoghi: imposizione

Il capoverso 1 definisce il fondamentale funzionamento del patent box. in base al quale la quota dell’utile netto complessivo riguardante brevetti e diritti analoghi è tassata con una riduzione del 90 per cento, purché il contribuente ne faccia richiesta. I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore. A questo scopo si applica il cosiddetto approccio Nexus modificato, così come definito dall’OCSE. Tale approccio è fondato sull’attività di ricerca e sviluppo alla base del brevetto o di un diritto analogo e comporta che la quota di utile tassabile ad aliquota ridotta è tanto più elevata quanto maggiore è l’attività di ricerca e sviluppo che può essere attribuita al contribuente. Questi può scegliere quali brevetti e diritti analoghi debbano essere tassati nel patent box.

Il capoverso 2 disciplina il caso in cui i brevetti e diritti analoghi sono compresi in un prodotto. Nello specifico l’utile netto risultante da brevetti o diritti analoghi deve essere separato dal restante utile del prodotto. A tal fine si applica il metodo residuale, il cui punto di partenza è il livello dei prodotti. L’utile per ciascun prodotto viene inoltre diminuito per ogni prodotto dell’importo corrispondente al sei per cento dei costi complessivi attribuiti nonché del compenso per l’uso del marchio. Il primo elemento garantisce che l’utile non sia tassato ad aliquota ridotta per le funzioni di routine, in altri termini che la riduzione dell’imposizione riguardi soltanto l’utile derivante da un prodotto effettivamente basato sull’innovazione. La deduzione del compenso per l’uso del marchio risponde allo standard dell’OCSE secondo il quale i marchi non possono qualificare per il patent box. Le quote dell’utile dedotte dal patent box con il metodo residuale sono tassate senza deduzioni.

Il capoverso 3 stabilisce il trattamento fiscale di brevetti e diritti analoghi quando vengono assoggettati all’imposizione per la prima volta secondo l’articolo 24b. All’atto dell’ingresso nel patent box sono considerate ai fini dell’imposta le spese di ricerca e sviluppo già sostenute per i brevetti, i diritti analoghi o i prodotti. In tal modo viene neutralizzata la presa in considerazione dal punto di vista fiscale di queste spese, come invece avveniva sinora. In proposito occorre tenere presente che gli oneri possono essere imputati all’utile imponibile purché abbiano ridotto l’utile imponibile in Svizzera nei periodi fiscali precedenti. Per questo motivo, gli oneri degli stabilimenti d’impresa e delle imprese all’estero, delle divisioni estere di società di domicilio e miste nonché quelli addebitati alle società holding dei periodi fiscali precedenti non devono essere addizionati all’utile imponibile. Occorre inoltre considerare se e in quale misura questi oneri sono oggetto del valore dell’imposta sull’utile al momento del trasferimento. Se questi oneri sono stati iscritti all’attivo nei periodi fiscali precedenti e ammortizzati con un’incidenza sull’imposta sull’utile, gli ammortamenti fatti valere devono essere trattati analogamente agli oneri addebitati al conto economico. Se il totale degli oneri al momento del trasferimento supera il valore venale del brevetto, del diritto analogo o del prodotto, è possibile computare gli oneri al massimo fino al valore venale del risultato imponibile. Questo principio deve essere rispettato, poiché, secondo l’articolo 25a, nel calcolo devono essere incluse anche le