Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
È determinante il valore venale dei valori patrimoniali in base ai valori di continuazione; in caso di esercizi, rami d’attività e funzioni nonché di trasferimento della sede o dell’effettiva amministrazione, l’impresa o gli esercizi, i rami d’attività e le funzioni devono essere comunque valutati nell’insieme. Si tiene conto anche del valore commerciale o del valore dell’impresa generato internamente (goodwill iniziale o valore aggiunto), a prescindere dal fatto che esso possa o no essere iscritto all’attivo del bilancio secondo il diritto commerciale. Le riserve occulte che riguardano singoli attivi devono essere tuttavia attribuite a questi ultimi. Nel calcolare il valore aggiunto occorre procedere a un confronto con un terzo. Il metodo di valutazione scelto all’inizio dell’assoggettamento fiscale per calcolare il valore aggiunto deve essere mantenuto e applicato anche alla fine dell’assoggettamento, purché la situazione iniziale dell’impresa non sia fondamentalmente mutata dal punto di vista economico.
Art. 61a Dichiarazione di riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento
Il capoverso 1 disciplina la dichiarazione delle riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento. Per gli immobilizzi le imprese possono ora dichiarare le riserve occulte e per gli esercizi, i rami d’attività e le funzioni nonché, in caso di trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva, le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, unicamente nel bilancio fiscale purché tali riserve occulte si siano prodotte in un periodo in cui soggiacevano a una sovranità fiscale estera o erano fiscalmente esenti. La dichiarazione non incide sull’imposta sull’utile delle imprese e deve avvenire al più tardi con la presentazione della dichiarazione d’imposta del primo periodo fiscale. Le riserve occulte su partecipazioni ai sensi dell’articolo 69 lettere a e b non possono essere dichiarate, poiché all’atto della loro realizzazione soggiacciono all’esenzione indiretta mediante la deduzione per partecipazioni. In caso di valutazione dell’intera impresa, dell’esercizio o di un ramo dell’attività nonché delle funzioni, il calcolo non deve pertanto tenere conto né del valore intrinseco delle partecipazioni né di un eventuale ricavo da partecipazioni.
Il capoverso 2 indica le fattispecie considerate come inizio dell’assoggettamento. Esse sono speculari a quelle disciplinate all’articolo 61b. L’esclusione del capitale circolante impedisce che questa disposizione consenta di apportare correzioni agli utili. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, se una società elvetica acquista merce da una società estera del gruppo a un prezzo basso e la rivende a terzi a un prezzo più elevato nello stesso anno.
Il capoverso 3 stabilisce come devono essere ammortizzate le riserve occulte dichiarate. Poiché la dichiarazione delle riserve occulte secondo il capoverso 1 ha luogo unicamente nel bilancio fiscale, nella chiusura commerciale un ammortamento è visibile soltanto se l’attivo immobilizzato in questione presenta un valore ammortizzabile anche nel bilancio commerciale. Le riserve occulte dichiarate e attribuite a singoli attivi devono essere ammortizzate, per esigenze fiscali, con cadenza annuale e secondo i tassi di ammortamento vigenti. Se nonostante l’ammortamento fiscale il valore residuo dell’imposta sull’utile fosse superiore al valore venale a quella data, il valore dell’imposta sull’utile deve essere tassativamente ammortizzato, analogamente a quanto stabilito dalle norme del diritto commerciale, sul valore venale più basso (rispetto del principio del valore inferiore).
Il capoverso 4 disciplina come deve essere ammortizzato, ai fini fiscali, il valore aggiunto dichiarato che non può essere attribuito a singoli attivi. Dopo dieci anni il valore aggiunto generato internamente e dichiarato all’inizio dell’assoggettamento nel bilancio fiscale non influisce praticamente più sul valore di un’impresa. Questo valore aggiunto deve essere pertanto ammortizzato entro dieci anni, nel rispetto del principio del valore inferiore. Se, dopo la dichiarazione del valore aggiunto, vengono venduti attivi o interi rami d’impresa che comportano una riduzione del valore aggiunto, occorre tenerne conto all’atto dell’ammortamento del valore aggiunto. Inoltre, in caso di ristrutturazioni senza incidenze fiscali ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettere b e d e capoverso 3 LIFD, deve essere considerato il valore aggiunto generato internamente e dichiarato soltanto nel bilancio fiscale.
Art. 61b Imposizione di riserve occulte alla fine dell’assoggettamento
Il capoverso 1 stabilisce che alla fine dell’assoggettamento sottostanno all’imposizione, per principio, tutte le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente. Se al momento del trasferimento o all’inizio dell’assoggettamento le riserve occulte hanno potuto essere dichiarate senza incidenze fiscali ai sensi dell’articolo 61a, alla fine dell’assoggettamento occorre applicare il metodo adottato per la dichiarazione anche alla valutazione del valore aggiunto, purché la situazione iniziale dell’impresa non sia sostanzialmente cambiata dal punto di vista economico.
Il capoverso 2 indica le fattispecie in cui le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, devono essere considerate ai fini dell’imposta. In proposito si precisa che, in caso di trasferimento all’estero, devono essere considerate fiscalmente anche singole funzioni (ad es. attività di vendita, servizi ecc.). Nel caso degli immobili, occorre determinare se il soggetto fiscale viene mantenuto (ad es. trasferimento all’estero) o no (ad es. liquidazione). Nel primo caso non si procede al computo delle riserve occulte, poiché nella nuova normativa l’obbligo di assoggettamento in Svizzera per il soggetto fiscale sarà limitato in virtù della sua appartenenza economica. Nel secondo caso è data imposizione, poiché il soggetto fiscale originario è estinto. Per il trasferimento all’estero del capitale circolante si applica l’articolo 58 capoverso 1 lettera c primo periodo (realizzazione dovuta alla sistematica fiscale). Le prestazioni valutabili in denaro rimangono imponibili ai sensi dell’articolo 58 capoverso 1 lettera b quinto trattino.
Art. 196
Capoverso 1: i Cantoni provvedono alla tassazione e alla riscossione dell’imposta federale diretta. Sulla base dell’articolo 128 capoverso 4 Cost., l’articolo 196 capoverso 1 LIFD stabilisce l’ammontare che i Cantoni devono versare alla Confederazione. Secondo le disposizioni in vigore esso è pari all’83 per cento del gettito dell’imposta federale diretta. La compensazione verticale nell’ambito del PF17 viene attuata attraverso un aumento della quota cantonale, portata dall’attuale 17 per cento al 20,5 per cento. Di conseguenza, la quota che i Cantoni devono versare sul gettito fiscale lordo dell’imposta federale diretta al momento dell’abolizione dei regimi fiscali per le società con statuto speciale è ridotta al 79,5 per cento.
Capoverso 1bis: è competenza dei Cantoni decidere come ripartire al loro interno gli oneri della riforma tra il livello cantonale e quello comunale. Il nuovo capoverso non ha dunque ripercussioni giuridicamente vincolanti, tuttavia la disposizione ingiunge ai Cantoni di considerare in modo appropriato gli effetti dell’abolizione dei regimi fiscali per le società con statuto speciale sulle città e sui Comuni di loro pertinenza. L’integrazione a livello di legge risponde all’esigenza fondamentale delle associazioni mantello delle città e dei Comuni.