Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine

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Art. 29 cpv. 3

Questa deroga permette ai Cantoni di prevedere una riduzione dell’imposta a livello della base di calcolo per il capitale proprio risultante da diritti di partecipazione secondo l’articolo 28 capoverso 1 e da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24a.

Art. 72y

Il capoverso 1 stabilisce che tutti questi cambiamenti entrino in vigore nei Cantoni allo stesso momento.

Il capoverso 2 sancisce che, a partire da questo termine, le disposizioni della LAID si applichino direttamente laddove i Cantoni non abbiano ancora adeguato la propria legislazione vigente. Se necessario, il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni.

Il capoverso 3 conferisce ai Cantoni che lo desiderano la facoltà di applicare la soluzione dell’aliquota speciale per le società con statuto fiscale speciale conformemente all’articolo 78g già prima dell’entrata in vigore delle altre modifiche.

Art. 78g

Il presente articolo disciplina le conseguenze della fine dell’imposizione come società con statuto speciale per le imprese interessate. Secondo la giurisprudenza vigente del Tribunale federale, i Cantoni godono di notevoli margini di manovra nel gestire la soppressione di uno statuto fiscale. Per garantire la certezza del diritto, qui viene introdotta una regolamentazione unitaria per il trattamento fiscale delle riserve occulte esistenti, compreso il valore aggiunto generato internamente, da parte dei Cantoni all’atto della realizzazione in seguito alla fine dell’imposizione come società con statuto speciale.

Il capoverso 1 stabilisce che le riserve occulte e il valore aggiunto generato internamente siano imposti separatamente entro cinque anni in caso di realizzazione se non sono stati imponibili fino a quel momento. Il termine dell’imposizione come società con statuto speciale fa sì che le riserve occulte sinora non imponibili, compreso il valore aggiunto generato internamente, siano ora oggetto di imposizione, ma a un’aliquota separata per evitare una sovraimposizione. Non sono invece oggetto dell’imposizione all’aliquota separata i ricavi delle partecipazioni, soggetti all’esenzione indiretta all’aliquota ordinaria.

Capoverso 2: il totale delle riserve occulte esistenti e del valore aggiunto generato internamente viene accertato con una decisione impugnabile. Nei cinque anni successivi possono essere tassate separatamente presso le aziende le realizzazioni di riserve occulte (reali, contabili o dovute alla sistematica fiscale) fino al valore massimo stabilito. Con il termine «realizzazioni» si intendono anche l’imposizione separata dell’utile corrente degli anni successivi e l’imposizione delle spese per le attività di ricerca e sviluppo all’atto della prima tassazione ad aliquota ridotta prevista dal patent box. Con la dichiarazione d’imposta per l’ultimo periodo secondo il diritto anteriore occorre inviare alle società un questionario relativo alle riserve occulte esistenti, compreso il valore aggiunto generato internamente. Se la società non fa valere riserve occulte, non ci sono decisioni da prendere. In futuro tutti gli utili realizzati saranno imponibili all’aliquota ordinaria. Se vengono fatte valere riserve occulte, queste devono essere verificate dalle autorità di tassazione e stabilite mediante decisione. In tale contesto la valutazione delle riserve occulte deve essere effettuata sulla base di un metodo riconosciuto. I Cantoni che applicano tali disposizioni già prima dell’abrogazione delle regolamentazioni per le società con statuto speciale inviano il questionario precedentemente. In questi Cantoni le società con statuto speciale possono far valere le riserve occulte con altrettanto anticipo, ma hanno comunque la possibilità di attendere la soppressione dei regimi fiscali per le società con statuto speciale, dopo di che far valere le loro riserve occulte.

Il capoverso 3 stabilisce che gli ammortamenti di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, che sono state dichiarate al termine dell’imposizione conformemente all’articolo 28 capoversi 2–4 devono essere presi in considerazione nel calcolo della limitazione dello sgravio fiscale di cui all’articolo 25b. Si tratta di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, che sono state dichiarate in caso di rinuncia volontaria al regime fiscale per le società con statuto speciale secondo la prassi seguita dai Cantoni prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate all’articolo 28 capoversi 2–4.

2.4 Legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

Art. 2 cpv. 1 lett. g

La disposizione viene completata da una norma di delega secondo cui il Consiglio federale è autorizzato a stabilire a quali condizioni uno stabilimento d’impresa di una società straniera presente sul territorio svizzero può usufruire del computo globale d’imposta.

Sulla base di questa norma di delega, il Consiglio federale procederà quindi all’attuazione della mozione Pelli (13.3184) operando un

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adeguamento all’ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo globale dell’imposta.

Questo adeguamento si orienterebbe fondamentalmente al progetto posto in consultazione nel 2014 concernente la modifica dell’ordinanza sul computo globale d’imposta.

2.5 Legge federale sugli assegni familiari (legge sugli assegni familiari, LAFam)

Art. 5 cpv. 1

La legge sugli assegni familiari stabilisce gli importi minimi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione. I Cantoni possono stabilire importi più elevati. Secondo la normativa riveduta l’assegno per i figli deve ammontare ad almeno 230 franchi rispetto ai precedenti 200 franchi mensili. Attualmente gli importi degli assegni per i figli si collocano sul minimo stabilito dalle leggi federali in 15 Cantoni24 e al disotto di 230 franchi in tre Cantoni25, pertanto sono complessivamente 18 i Cantoni che devono aumentare i loro importi.

23 RS 672.201

24 Zurigo, Lucerna, Uri, Obvaldo, Glarona, Soletta, Basilea, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Argovia, Turgovia e Ticino.

25 Svitto, Grigioni e Neuchâtel