Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine

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Art. 5 cpv. 2

Secondo la normativa riveduta, l’assegno di formazione deve ammontare ad almeno 280 franchi rispetto ai precedenti 250 franchi mensili. Attualmente gli importi degli assegni di formazione si collocano sul minimo stabilito dalle leggi federali in 15 Cantoni26 e al di sotto di 280 franchi in tre Cantoni27, pertanto sono complessivamente 18 i Cantoni che devono aumentare i loro importi.

2.6 Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC)

Le modifiche della LPFC nel quadro del PF17 sono attuate con l’OPFC. Quest’ultima contiene le disposizioni d’esecuzione per il calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.

Il calcolo del potenziale di risorse dei Cantoni si fonda sulla base imponibile aggregata degli ultimi tre anni disponibili (anni di calcolo, art. 2 OPFC). Rispetto all’anno di riferimento per il quale è calcolato il potenziale di risorse, i tre anni di calcolo risalgono, rispettivamente, a quattro, cinque e sei anni prima. Durante un periodo transitorio, agli anni di calcolo saranno applicate sia le disposizioni del diritto previgente sia le disposizioni rivedute. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni e l’abrogazione di quelle previgenti avverrà quindi gradualmente. Per i presenti commenti si parte dal presupposto che le disposizioni del PF17 entrino in vigore il 1° gennaio 2020. Il calendario figura nell’allegato (allegato: Figura 5 – Periodo di transizione dall’entrata in vigore il 1.1.2020).

Art. 1 cpv. 1 lett. d ed e

La nuova definizione di base imponibile aggregata è più generica. In questo modo è attuato l’articolo 3 capoverso 3 AP-LPFC, secondo cui bisogna tenere in considerazione il diverso sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche. In virtù dell’abolizione degli statuti fiscali cantonali di cui all’articolo 28 capoversi 2–4 LAID28 il rinvio alle persone giuridiche con e senza statuto fiscale speciale decade.

Sezioni 5 (art. 15 e 16) e 6 (art. 17–20)

Le sezioni 5 e 6 sono abrogate non appena i dati di base degli anni di calcolo secondo il diritto anteriore non sono più applicati al calcolo del potenziale di risorse. Se le disposizioni dovessero entrare in vigore il 1° gennaio 2020, l’ultimo anno di calcolo secondo il diritto anteriore sarebbe il 2019. Tali dati confluiscono nella base imponibile aggregata per l’ultima volta nell’anno di riferimento 2025.

Sezione 6a (art. 20a–20c) e allegato 6a

La sezione 6a espone il nuovo calcolo degli utili determinanti delle persone giuridiche tenendo conto dell’utile da brevetti e diritti analoghi. Gli utili determinanti delle persone giuridiche vengono calcolati secondo le nuove disposizioni per la prima volta con i dati dell’anno di calcolo 2020, ovvero per l’anno di riferimento 2024. La definizione delle variabili e dei parametri come pure le formule di calcolo sono contenute nell’allegato 6a (cfr. rinvio nell’art. 20c). L’allegato 6a contiene anche i valori per i fattori zeta (n. 3), i fattori beta previsti dal diritto transitorio (n. 4) così come i valori calcolati su questa base per i singoli Cantoni (n. 5).

Art. 20a

Il capoverso 1 riprende le disposizioni degli articoli 15 e 17 per il calcolo degli utili determinanti delle singole persone giuridiche con riferimento all’utile netto imponibile secondo l’articolo 58 LIFD.

I capoversi 2 e 4 descrivono il calcolo degli utili determinanti dei Cantoni. Le spiegazioni riguardanti il calcolo dei fattori e la relativa rappresentazione formale si trovano, rispettivamente, all’articolo 20b e nell’allegato 6a.

Il capoverso 3 tiene conto della limitazione dello sgravio fiscale di cui all’articolo 25b AP-LAID. I Cantoni raccolgono i dati necessari a tale scopo.

Il capoverso 4 corrisponde all’articolo 15 capoverso 2 secondo cui l’utile determinante è uguale a zero se il reddito netto da partecipazioni è superiore all’utile netto imponibile o se l’utile determinato in base ai risultati dei calcoli di cui ai capoversi 1–3 è negativo.

Art. 20b

Allo stato attuale, nel potenziale di risorse gli utili delle imprese soggette all’imposizione ordinaria sono ponderate allo stesso modo dei redditi delle persone fisiche. Per contro, agli utili realizzati all’estero dalle persone giuridiche con statuto fiscale cantonale si applicano i fattori beta, che permettono di considerare tali utili con una ponderazione più bassa nel potenziale di risorse. Il PF17 prevede l’abolizione degli statuti fiscali cantonali. D’ora in avanti saranno privilegiati fiscalmente soltanto gli utili da brevetti. In futuro tutti gli utili dovranno avere un peso minore, dal momento che lo sfruttamento fiscale delle persone giuridiche è inferiore a quello delle persone fisiche. Questo nuovo fattore di ponderazione da introdurre è denominato fattore zeta 1 ed è identico per tutti i Cantoni.

Il capoverso 1 concretizza l’articolo 3 capoverso 3 secondo periodo LPFC. Come menzionato precedentemente, nel calcolo del potenziale di risorse per l’utile delle persone giuridiche si tiene conto del diverso sfruttamento fiscale rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche.

26 Zurigo, Lucerna, Uri, Obvaldo, Glarona, Soletta, Basilea, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Argovia, Turgovia e Ticino.

27 Svitto, Nidvaldo e Grigioni.

28 RS 642.14