Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine

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Il fattore zeta 2 dipende dalla riduzione che i singoli Cantoni introdurranno per gli utili del patent box e che non è ancora nota. Per questo motivo il fattore zeta 2 potrà essere fissato solo in un secondo momento.

Sezione 3b (art. 57e e 57f)

La sezione 3b attua l’articolo 23a capoverso 4 AP-LPFC e contiene le disposizioni transitorie sui cosiddetti contributi complementari. Durante il periodo 2024–2030 saranno versati annualmente contributi per 180 milioni di franchi.

Art. 57e

Il capoverso 1 precisa il metodo di calcolo dei contributi complementari, basati su gettiti fiscali standardizzati dopo la compensazione dei Cantoni. Conformemente alla dotazione minima prevista, espressa in franchi, il calcolo si basa sui dati del 2023. Si tratta dell’ultimo anno per il quale sono utilizzati esclusivamente anni di calcolo del diritto fiscale applicabile fino a quel momento.

Solo i Cantoni finanziariamente più deboli potranno beneficiare dei contributi complementari. Ai sensi del capoverso 2 gli importi dei contributi sono calcolati in modo tale che grazie ai contributi i Cantoni finanziariamente più deboli abbiano lo stesso gettito fiscale standardizzato dopo la compensazione.

Art. 57f

L’articolo 57f precisa che i contributi complementari versati eccezionalmente dalla Confederazione non rientrano nella quota della Confederazione secondo l’articolo 4 LPFC.

2.7 Ordinanza sull’imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi

Art. 1 Inizio e fine della riduzione

Capoverso 1: in teoria l’imposizione ad aliquota ridotta potrebbe essere concessa a partire dal deposito della domanda di brevetto o dal rilascio del brevetto. Al momento del deposito della domanda di brevetto l’effettivo rilascio del brevetto per l’invenzione per la quale è stata depositata la domanda è tuttavia molto incerta. Di conseguenza, l’imposizione ad aliquota ridotta si basa sul momento in cui è stato rilasciato il brevetto.

Il capoverso 2 stabilisce quando termina l’imposizione ad aliquota ridotta. Essa si riallaccia a un brevetto esistente, di conseguenza è logico che l’imposizione ad aliquota ridotta termini nel momento in cui il brevetto sottostante si estingue. L’espressione «al più tardi» significa che il contribuente può rinunciare ad applicare il patent box prima della fine della protezione conferita dal brevetto. Dal momento che all’ingresso nel patent box sono addizionate le spese di ricerca e sviluppo e viene costituita una riserva occulta imposta di pari entità, l’uscita dal patent box non ha particolari conseguenze fiscali. La riserva occulta imposta che non ha potuto essere ammortizzata nel patent box può essere ammortizzata anche dopo l’uscita. Ciò garantisce che sia evitata una sovraimposizione.

Capoverso 3: qualora l’opposizione a un brevetto concesso abbia esito positivo, la protezione conferita dal brevetto si estingue con effetto retroattivo. Dal punto di vista fiscale si pone la domanda se in tal caso debba essere avviata una procedura di ricupero d’imposta e revocata l’imposizione ad aliquota ridotta dei periodi fiscali precedenti. Ciò avrebbe ripercussioni negative sul contribuente. Contestualmente sarebbe annullata anche l’addizione delle spese di ricerca e sviluppo. L’annullamento comporterebbe un considerevole dispendio amministrativo. Inoltre, la deduzione del sei per cento dei costi attribuiti ai prodotti che comprendono un brevetto o un diritto analogo permette di garantire che soltanto i proventi basati su un’innovazione siano oggetto dell’imposizione ad aliquota ridotta. Per questi motivi il capoverso 3 statuisce che l’esito positivo della contestazione di un brevetto non ha ripercussioni sui periodi fiscali precedenti. Ciò significa che in tal caso non sarà avviata una procedura di ricupero d’imposta. Nel periodo fiscale corrente e in quelli successivi non sarà più concessa l’imposizione ad aliquota ridotta.

Art. 2 Principio di calcolo

Il presente articolo descrive sinteticamente il calcolo dell’utile cui si applica l’imposizione ad aliquota ridotta. Gli elementi del calcolo sono descritti dettagliatamente agli articoli 3 e 4.

L’esempio seguente illustra come viene calcolato l’utile cui si applica l’imposizione ad aliquota ridotta. Le cifre ivi contenute (compresi

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i quozienti Nexus) sono ipotizzate a titolo di esempio al fine di illustrare come funziona il disciplinamento .

29Nel presente esempio e in quelli successivi l’onere fiscale è aggiunto all’utile netto imponibile nel patent box e nuovamente

dedotto come onere fiscale al termine dei calcoli. Questo modo di procedere comporta una riduzione più elevata degli utili nel patent box.