Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine

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Art. 20c

L’articolo 20c corrisponde agli attuali articoli 16 e 18. Anche la nuova disposizione fa riferimento all’aggregazione dei dati e ai valori pubblicati nell’allegato 6a.

Art. 51–55, 56 cpv. 1–3 e 57

Le disposizioni transitorie per l’introduzione del nuovo sistema di perequazione finanziaria nel 2008 decadono e sono pertanto abrogate.

Art. 57a

Il calcolo del potenziale di risorse si basa sui dati della base imponibile aggregata degli ultimi tre anni disponibili (anni di calcolo secondo l’art. 2 cpv. 2 OPFC), che risalgono a 4–6 anni prima dell’anno di riferimento in cui i versamenti sono effettuati.

L’articolo 57a precisa che nella fase transitoria il calcolo della BIA si basa sul relativo anno di calcolo. Partendo dal presupposto che il PF17 entra in vigore nel 2020, per gli anni di riferimento 2024 e 2025 confluiranno nel calcolo del potenziale di risorse dati sia del sistema vigente (fino al 2019) sia del nuovo sistema (dal 2020).

Art. 57b

Il capoverso 1 concretizza l’articolo 23a capoverso 1 AP-LPFC, il quale prevede che in una fase transitoria gli utili delle società che godevano di uno statuto fiscale speciale continuino a essere ponderati con i fattori beta. Ne sono interessate sia le società che rinunciano al proprio statuto dopo il 31 dicembre 2016 sia le società che lo perdono a seguito dell’adeguamento della legislazione cantonale al PF17. È irrilevante che al 1° gennaio 2019 un determinato Cantone abbia già posto in vigore la soluzione dell’aliquota speciale: nell’ambito della perequazione delle risorse la continuazione dell’applicazione dei fattori beta consente di tenere conto in modo forfetario della soppressione degli statuti fiscali cantonali.

Questa disposizione tiene conto del fatto che conformemente all’articolo 78g AP-LAID in caso di realizzazione, le riserve occulte esistenti di ex società con statuto speciale devono essere imposte separatamente entro cinque anni. Le riserve occulte sono dichiarate solo a livello cantonale e comunale. I dati dell’imposta federale diretta utilizzati per il calcolo non sono pertanto rappresentativi di questo sfruttamento fiscale ridotto.

Per gli anni di calcolo 2017–2021 la quota di utile qualificata delle società che godevano di uno statuto fiscale speciale è ponderata con i relativi fattori beta. Dall’anno di calcolo 2021 l’entità di questi utili sarà ridotta di un quinto all’anno. Conformemente al capoverso 2 la parte di utili che viene meno sarà ponderata con il nuovo fattore zeta 1 o con il fattore zeta 2.

Anno di calcolo Quota ponderazione beta

2017–20 100 %

2021 80 %

2022 60 %

2023 40 %

2024 20 %

Il capoverso 3 tiene conto della limitazione dello sgravio di cui all’articolo 25b AP-LAID. I Cantoni raccolgono i dati necessari a tale scopo.

I fattori beta saranno calcolati per l’ultima volta per il periodo successivo al 2020. Secondo il capoverso 4 sono fissati nell’allegato 6a.

Art. 57c

Nel diritto fiscale le regolamentazioni per le società con statuto fiscale speciale sono abrogate. Affinché gli utili delle ex società con statuto fiscale speciale possano essere ponderati con i fattori beta, è necessario che i dati di tali società rimangano visibili. Il capoverso 1 conferisce ai Cantoni il compito di identificare le ex società con statuto fiscale speciale affinché sia possibile estrarne i dati.

Il capoverso 2 definisce la parte degli utili delle singole società che continua a essere ponderata con il fattore beta. In questo caso si calcola la media ponderata degli ultimi tre anni in cui la persona giuridica aveva uno statuto speciale. Questa parte resta invariata fino allo scadere della disposizione transitoria.

Il capoverso 3 stabilisce che in caso di fusione tra una persona giuridica che deteneva uno statuto fiscale speciale e una persona giuridica senza statuto fiscale speciale, gli utili della persona giuridica nata dalla fusione sono ponderati in misura proporzionale con il rispettivo fattore beta. La parte dell’utile è determinata in base al rapporto degli utili delle due persone giuridiche. In caso di scissione di una società con statuto fiscale speciale gli utili di entrambe le persone giuridiche sono ponderati con il fattore beta adoperato fino a quel momento.

Art. 57d

L’articolo 23a capoverso 3 AP-LPFC prevede che il Consiglio federale possa introdurre nella fase transitoria degli anni di riferimento 2024–2030 soglie minime e massime per i fattori zeta 1 e zeta 2. Tale misura è necessaria poiché inizialmente i dati di base di sei anni non saranno interamente disponibili.

Per il fattore zeta 1 è stato fissato temporaneamente un intervallo compreso tra il 25 e il 35 per cento. Il valore esatto può essere definito in un secondo tempo. Tuttavia, ciò non sarà possibile prima che siano note le modifiche alle legislazioni cantonali sull’imposizione delle imprese e possano essere valutate di conseguenza più precisamente le ripercussioni del caso.