Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine

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più elevata e di queste maggiori entrate dipende dall’aliquota cantonale dell’imposta sull’utile e da altre decisioni di politica fiscale adottate dai Cantoni. Per i Cantoni con un’imposizione fiscale da media a più elevata e una limitazione restrittiva dello sgravio fiscale è possibile che si verifichi un trasferimento in altri Cantoni o all’estero della base imponibile in questione.

b) Per gli utili sinora soggetti a imposizione ordinaria e ora qualificanti per il patent box l’imposizione fiscale a livello di Cantone e Comune si riduce, di conseguenza diminuiscono le entrate dei Cantoni e dei Comuni. La portata di questo effetto dipende dalla quota degli utili sinora soggetti a imposizione ordinaria che qualifica per il patent box. Tendenzialmente conviene includere nel patent box i brevetti esistenti i cui utili sono stati finora soggetti a imposizione ordinaria se questi hanno ancora una lunga durata residua, poiché in quel caso la minore imposizione degli utili futuri compensa i costi di inclusione nel patent box. Di conseguenza, il patent box è interessante anche per i nuovi brevetti.

In virtù del minor onere fiscale, la Confederazione registra maggiori entrate. Per le attività finora soggette a imposizione ordinaria e ora qualificanti per il patent box risulta dunque un aumento dell’attrattiva della piazza economica che può portare a un afflusso di base imponibile e al conseguente aumento delle entrate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

c) A differenza dei regimi per le società con statuto speciale, possono usufruire del patent box anche le persone fisiche (con attività lucrativa indipendente). Poiché il numero delle persone fisiche che detengono brevetti economicamente rilevanti è di gran lunga inferiore a quello delle persone giuridiche, nel caso delle persone fisiche la conseguente riduzione delle entrate dovrebbe essere limitata.

Nel caso esposto alla lettera a) una quota considerevole degli utili dovrebbe beneficiare del patent box. In assenza di dati sicuri, prevale comunque una notevole incertezza in proposito. Dal momento che il patent box è interessante soprattutto per i nuovi brevetti con una lunga durata residua, è ipotizzabile che nella fase iniziale il patent box sia utilizzato con moderazione e acquisti importanza solo gradualmente con il rinnovo del portafoglio di brevetti e lo scadere delle disposizioni transitorie. Nel caso b) una parte considerevole degli utili del settore dei servizi assoggettata attualmente all’imposizione ordinaria potrebbe beneficare del patent box grazie a brevetti riferiti a invenzioni implementate al computer e software. Nel caso c) l’utilizzo del patent box costituirà un’eccezione.

3.1.2.3 Ulteriori deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo

Per i Cantoni questa misura è facoltativa, pertanto l’entità delle minori entrate cantonali dipende:

1. dal numero di Cantoni che offriranno una simile forma di incentivo,

2. dalla portata dell’incentivo stesso e

3. dagli effetti dinamici che scaturiranno dalla promozione delle attività di ricerca e sviluppo.

Questa misura avrà effetto unicamente a livello cantonale, di conseguenza non comporterà alcuna riduzione delle entrate a livello federale. In base al numero di Cantoni, che si avvalgono di un simile strumento, e alla portata dell’incentivo, la Confederazione potrebbe registrare addirittura un aumento marginale delle entrate, poiché l’onere fiscale deducibile risulterà più modesto.

Nella misura in cui questo provvedimento saprà stimolare l’attività di ricerca e sviluppo in Svizzera e tale attività sarà efficace, a lungo termine si registrerà una maggiore creazione di valore aggiunto e un aumento delle entrate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

3.1.2.4 Limitazione dello sgravio fiscale

La misura produce maggiori entrate statiche per i Cantoni e i Comuni, poiché riduce le minori entrate derivanti dal patent box, dalle ulteriori deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo e dagli ammortamenti conseguenti all’abrogazione degli statuti fiscali speciali. In seguito al maggior onere fiscale deducibile, la Confederazione registra per contro una lieve diminuzione delle entrate statiche.

Da un punto di vista dinamico, alle maggiori entrate statiche si contrappone una diminuzione delle entrate, dal momento che la limitazione dello sgravio fiscale attenua gli effetti dinamici positivi prodotti dalle misure sull’attrattiva della piazza economica e sulla creazione di valore aggiunto. Le ripercussioni finanziarie dinamiche vengono influenzate in misura determinante dalla capacità dei gruppi di trovare modi che limitino gli effetti della misura tramite adeguati provvedimenti di pianificazione fiscale.

3.1.2.5 Dichiarazione di riserve occulte

La misura non genera ripercussioni finanziarie statiche né per la Confederazione, né per i Cantoni e i Comuni. Da un punto di vista dinamico, l’attrattiva della piazza economica aumenta per le società (o per singole funzioni imprenditoriali) che prendono in considerazione la possibilità di lasciare in particolare le piazze offshore per tornare in Svizzera. Se la misura favorisce l’insediamento di queste società, ne risulta un aumento delle entrate. Per contro, se l’insediamento non fosse accompagnato dalla possibilità di dichiarare le riserve occulte, da un punto di vista dinamico la misura provocherebbe una diminuzione delle entrate. In caso di insediamento di imprese provenienti da altri Paesi, la dichiarazione delle riserve occulte non dovrebbe invece avere alcun impatto sull’attrattiva della piazza economica, poiché alla dichiarazione si contrappone generalmente un’imposizione in uscita nel Paese di provenienza che impedisce quindi nel complesso un risparmio fiscale per l’impresa in fase di insediamento.

Per gli utili sinora soggetti a un’imposizione privilegiata e non qualificanti per il patent box l’onere fiscale aumenta a livello di Cantone e Comune. L’imposizione separata delle riserve occulte realizzate dopo l’abrogazione delle regolamentazioni per le società con statuto speciale è in grado di ridurre temporaneamente l’onere fiscale e di contrastare le sovraimposizioni. Solo in seguito l’imposizione fiscale ordinaria nei singoli Cantoni esplicherà pienamente i suoi effetti. Se questa resterà a un livello elevato nei Cantoni con un maggiore onere dell’imposta sull’utile, detti Cantoni dovranno prevedere il trasferimento di base imponibile in altri Cantoni o all’estero. Così si ridurrebbe anche la base imponibile dell’imposta sull’utile destinato alla Confederazione.

3.1.2.6 Aumento dell’imposizione dei dividendi

L’innalzamento della percentuale d’imposizione parziale al 70 per cento comporta un aumento delle entrate. Nell’ambito di una valutazione statica queste vengono stimate nell’ordine di 100 milioni di franchi all’anno nel caso dell’imposta federale diretta e di 335 milioni di franchi all’anno nel caso delle imposte cantonali, dei quali 135 milioni sono di competenza dei Comuni.

Ai suesposti effetti statici si sovrappongono effetti dinamici in seguito alle reazioni degli attori interessati. Tra queste si annoverano la riduzione della quota di distribuzione, la sostituzione della riscossione degli utili con la riscossione dello stipendio da parte dei proprietari di una società di capitali, la trasformazione delle società di capitali in società di persone e misure forzate di pianificazione