Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine

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flessibile, i dipendenti licenziati presso i fornitori di prestazioni preliminari dovrebbero poter trovare un impiego alternativo nel medio termine.

 Elasticità fiscale degli utili delle imprese: la presupposta elasticità fiscale assume un’importanza fondamentale per la grande

variazione dei risultati delle ricerche che spaziano da un aumento delle entrate a pesanti flessioni delle stesse nell’ordine di decine di miliardi. Le presupposte elasticità fiscali variano da -0,4 a meno infinito.

Un interrogativo fondamentale è dunque quello della «giusta» elasticità degli utili delle imprese e delle entrate fiscali in riferimento alle variazioni dell’imposta sull’utile. Indagini empiriche sulla reattività delle imprese multinazionali alle differenze in termini di onere

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fiscale individuano una (semi)elasticità da -0,5 a -4 . Non è chiaro fino a che punto i risultati, spesso acquisiti da grandi Paesi dell’OCSE e nei quali sono contenute anche scelte a lungo termine relative alla piazza economica, possano essere applicati alle società con statuto speciale in Svizzera connotate da una notevole mobilità.

L’unica ricerca, che si occupa esplicitamente dell’elasticità delle società con statuto speciale, è stata condotta da Brülhart e Staubli

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(2017) . Lo studio analizza l’aliquota fiscale che massimizza il gettito dell’imposta sull’utile nell’ipotesi in cui, in futuro, non si distingua più tra imprese connotate da mobilità e imprese connotate da immobilità. Per queste ultime si presuppone un’elasticità fiscale pari a -0,4. Per le società con statuto speciale connotate da una maggiore mobilità si stima un’elasticità compresa tra -2,1 e -2,9. Le società con statuto speciale reagiscono dunque con una sensibilità sette volte superiore alle società soggette a una tassazione ordinaria. Basandosi sul risultato delle ricerche econometriche su altri Paesi e dello studio di Brülhart e Staubli (2017), elasticità inferiori a -2 potrebbero sottovalutare la potenziale diminuzione delle entrate, poiché il parametro è senz’altro troppo basso per le società con statuto speciale. D’altro canto, elasticità superiori a -4 sarebbero solo difficilmente giustificabili, dal momento che sinora valori così elevati sono stati stimati piuttosto raramente nella ricerca empirica e, qualora si presentassero, sarebbero interpretati come casi eccezionali.

Presupponendo che l’elasticità delle società con statuto speciale si collochi in un intervallo compreso tra -2 e -4, l’abolizione del privilegio fiscale senza nuove misure speciali non è opportuna, se si riconosce che ridurre al minimo le minori entrate è un obiettivo importante della riforma fiscale. D’altra parte, neppure una generale riduzione dell’imposta sull’utile in tutti i Cantoni sarebbe un’opzione ottimale. Se almeno una parte delle imprese sinora soggette a tassazione ordinaria non si qualifica per nuovi regimi fiscali speciali, conformi agli standard internazionali, e contestualmente queste norme fiscali speciali possono garantire, almeno in alcuni Cantoni, una bassa imposizione fiscale per le società che hanno sinora goduto di uno statuto fiscale speciale, la soluzione introdotta dalle norme speciali produce una minore diminuzione delle entrate rispetto a una soluzione che si basi unicamente su una riduzione generale dell’imposta sull’utile. Il federalismo fiscale consente inoltre di elaborare strategie su misura per i singoli Cantoni, il che limita ulteriormente le minori entrate, senza rischiare di compromettere l’attrattiva della piazza economica.

3.1.2 Ripercussioni finanziarie delle singole misure

3.1.2.1 Abrogazione delle regolamentazioni per le società con statuto speciale e nuove misure speciali accettate a livello internazionale

L’abrogazione delle regolamentazioni per le società holding, le società di gestione e le società miste aumenta di per se l’onere fiscale per le imprese in questione. Conformemente alla limitazione dello sgravio fiscale (art. 25b AP-LAID) per l’imposta cantonale e comunale, questo maggiore onere fiscale si riduce a sua volta al massimo del 70 per cento se la società beneficia del patent box (art. 24a AP-LAID) e/o delle ulteriori deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo (art. 25a AP-LAID).

Se gli utili tassati in maniera privilegiata di una società che ha sinora goduto dello statuto fiscale speciale non possono beneficiare del patent box, dovranno essere sottoposti in linea di principio alla più elevata imposizione ordinaria. Tuttavia, per contrastare sovraimposizioni, queste imprese possono beneficiare limitatamente per cinque anni dell’aliquota speciale inferiore per le riserve occulte in caso di perdita dello statuto fiscale speciale o, eventualmente, se rinunciano allo statuto fiscale speciale prima dell’entrata in vigore della riforma, anche di una dichiarazione delle riserve occulte secondo il diritto previgente conformemente al diritto cantonale.

36 Cfr. De Mooij, R.A., Ederveen, S. (2008): Corporate Tax Elasticities: a Reader’s Guide to Empirical Findings. Oxford Review of Economic Policy, 24(4), 680-697. Feld, L.P., Heckemeyer, J.H. (2011): FDI and Taxation: a Meta-Study. Journal of Economic Surveys, 25(2), 233-272. Heckemeyer, J., Overesch, J.H. (2013): Multinationals Profit Response to Tax Differentials: Effect Size and Shifting Channels. ZEW Discussion Paper No 13-045.

37 Brülhart, M., Staubli, D. (2017): Die optimale Unternehmenssteuerreform: Auf drei Variablen kommt es an. http://www.hec.unil.ch/mbrulhar/papers/BrulhartStaubli.pdf