Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo
I confronti sul carico impositivo mostrano che la vigente imposizione parziale sugli utili distribuiti genera tendenzialmente una sottoimposizione dei partecipanti alle società di capitali. Appare adeguato un aumento della percentuale d’imposizione parziale al 70 per cento. L’aumento dell’imposizione parziale sugli utili distribuiti corregge dunque la sottoimposizione dei partecipanti alle società di capitali la quale si accentuerebbe ulteriormente con il PF17 nell’ambito delle riduzioni dell’imposta cantonale sull’utile.
Scelta dei metodi di finanziamento
La neutralità di finanziamento implica che la scelta tra le diverse forme di finanziamento non sia alterata da considerazioni di carattere fiscale. La scelta tra capitalizzazione e distribuzione dell’utile non dovrebbe essere influenzata da considerazioni fiscali (neutralità riguardo all’utilizzazione dell’utile). Il capitale proprio e il capitale di terzi dovrebbero essere trattati in modo identico a livello fiscale (neutralità della struttura del capitale).
La seguente tabella indica quali imposte gravano sui modelli di finanziamento di un investimento marginale a livello di imprese e di economie domestiche.
Tabella 14: Imposizione dei modelli di finanziamento con diversi tipi di imposte
Finanziamento in partecipazioni Autofinanziamento Finanziamento di terzi
Imprese Imposta sull’utile Imposta sull’utile
Imposta sul capitale Imposta sul capitale
Tassa d’emissione sul capitale
proprio
Economie domestiche Imposta sugli utili distribuiti Eventuale imposta sugli utili Imposta su interessi maturati da capitale
Imposta sulla sostanza Imposta sulla sostanza Imposta sulla sostanza Fonte: AFC
A livello di imprese il finanziamento di terzi rimane sgravato, poiché gli interessi sul capitale di terzi possono essere dedotti come onere dalla base di calcolo dell’imposta sull’utile. Se il finanziamento avviene mediante capitale proprio, la base di calcolo dell’imposta sull’utile non si riduce, pertanto il finanziamento con capitale proprio è gravato dall’imposta sull’utile. L’imposta sul capitale lo grava ulteriormente. La tassa d’emissione sul capitale proprio viene prelevata soltanto sul capitale proprio apportato dall’esterno, pertanto grava solo il finanziamento in partecipazioni, mentre questa imposta non tocca l’autofinanziamento. A livello di imprese si crea quindi la situazione che il finanziamento in partecipazioni rappresenta il modello più oneroso, seguito dall’autofinanziamento, mentre il finanziamento di terzi non è gravato a livello fiscale. L’onere fiscale delle imprese è rilevante per gli investitori svizzeri che non sono imponibili a livello di economia domestica (ad es. investitori istituzionali) nonché per gli investitori stranieri.
Per le persone fisiche svizzere si aggiunge l’onere delle imposte a livello di economia domestica. Fondamentalmente l’imposta sulla sostanza grava in pari misura i modelli di finanziamento. In proposito la bassa valutazione di azioni non quotate può tuttavia dare adito a una certa disparità di trattamento. Gli interessi sul capitale di terzi vengono considerati pienamente dall’imposta sulla sostanza, che pertanto grava appieno sul finanziamento di terzi. Lo stesso vale per il finanziamento in partecipazioni, se l’investitore non qualifica per l’imposizione parziale di utili distribuiti. Nel complesso gli utili da capitale rimangono esenti da imposte, pertanto l’autofinanziamento a livello di economie domestiche è normalmente gravato soltanto dall’imposta sulla sostanza. Dall’onere cumulato a livello di imprese e di economie domestiche risulta solitamente l’onere più elevato per il finanziamento in partecipazioni, mentre a seconda dei casi l’autofinanziamento o il finanziamento di terzi sono soggetti all’imposizione più bassa.
Come dimostrano, nella seguente tabella, le notevoli differenze degli oneri fiscali marginali dei diversi modelli di finanziamento, il principio della neutralità riguardo al finanziamento non trova la debita osservanza nel diritto vigente. Per l’onere cumulato a livello di imprese e di economie domestiche, l’autofinanziamento risulta la forma più conveniente di finanziamento per gli investimenti marginali a causa dell’esenzione fiscale degli utili da capitale. Per gli investitori che qualificano per l’imposizione parziale degli utili distribuiti, è solitamente seguito dal finanziamento in partecipazioni, spesso più conveniente del finanziamento di terzi. Per gli investitori le cui partecipazioni non sono qualificanti, il finanziamento in partecipazioni è invece più oneroso del finanziamento di terzi a causa del precedente aggravio dell’imposta sull’utile e della invariata imposizione dei dividendi.
Per i calcoli si presume che sia applicata l’aliquota fiscale più alta dell’imposta sull’utile e sul reddito. I calcoli non tengono conto degli oneri dovuti alla tassa d’emissione sul capitale proprio, all’imposta sul capitale e all’imposta sulla sostanza.