Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine

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è stato invitato a partecipare a una riunione del gruppo Codice di condotta (Code of Conduct Group) per fare il punto della situazione riguardo all’abrogazione dei regimi fiscali.

1.1.1.3 Sviluppi in seno all’UE

Nel gennaio del 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure contro l’elusione fiscale che comprende la direttiva ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive5), la revisione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa6 e l’elaborazione di un elenco dei Paesi non cooperativi sotto il profilo fiscale. La direttiva ATAD, adottata dal Consiglio dell’UE il 12 luglio 2016, comprende cinque misure antiabuso: una norma generale antiabuso e norme speciali relative alle società controllate estere (CFC), all’imposizione in uscita in caso di trasferimento di attivi, ai limiti sugli interessi e ai disallineamenti da ibridi. Il 29 maggio 2017 la direttiva ATAD è stata sottoposta a revisione7 e il campo di applicazione delle norme sui disallineamenti da ibridi è stato esteso agli Stati terzi. Con tale direttiva l’UE va in parte oltre le norme minime del progetto BEPS. Queste misure, se vengono implementate dall’UE e dai suoi Stati membri come proposto, possono ripercuotersi sulla relativa attrattiva della piazza fiscale Svizzera.

Il 25 maggio 2016 il Consiglio dell’UE ha adottato la revisione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa8, consentendo in tal modo lo scambio automatico e confidenziale delle rendicontazioni Paese per Paese. Attualmente è in corso una discussione riguardo alla possibilità di pubblicare le rendicontazioni Paese per Paese delle imprese multinazionali con una cifra d’affari annua superiore a 750 milioni.

Il 12 giugno 2017 la commissione giuridica (JURI) e la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo hanno corretto e approvato il loro adeguamento per una rendicontazione pubblica Paese per Paese delle imprese internazionali che, per taluni aspetti, si scosta da quanto proposto dal Consiglio europeo. Prima che la modifica possa entrare in vigore sono necessari l’approvazione del Parlamento europeo riunito in seduta plenaria e un trilogo condotto dalla Commissione europea con il Parlamento europeo e il Consiglio europeo (Stati membri).

Nel gennaio del 2017, il presidente del gruppo Codice di condotta del Consiglio dell’UE ha inviato una lettera a 92 Stati e territori per invitarli a partecipare al processo di valutazione delle politiche fiscali, che si concluderà con l’elaborazione di un elenco dei Paesi non cooperativi sotto il profilo fiscale. Il processo di valutazione si basa su tre tipi di criteri: la trasparenza fiscale, l’equità fiscale – che comprende l’esistenza di regimi fiscali preferenziali – e l’attuazione delle misure contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Si prevede di elaborare l’elenco entro la fine del 2017.

Il 25 ottobre 2016 la Commissione europea ha presentato un progetto per una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB), che dovrà svolgersi in due fasi. La prima fase include l’elaborazione di una base comune, ovvero l’armonizzazione delle regole per il calcolo degli utili imponibili delle imprese in tutta l’UE, che tra le altre cose prevede anche una deduzione dell’interesse figurativo sul capitale proprio supplementare (la cosiddetta deduzione per la crescita e gli investimenti) e ulteriori deduzioni per le spese di ricerca e sviluppo. La seconda fase sarà dedicata alle norme di consolidamento, vale a dire alla possibilità per un gruppo di cumulare tutti i profitti e tutte le perdite delle imprese che lo compongono, situate nell’UE, al fine di ottenere un risultato netto per l’insieme dell’UE. Il 21 giugno 2017 la Commissione europea ha inoltre presentato una proposta di revisione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa che riguarderà le attività degli intermediari. Questi ultimi dovranno comunicare tutti i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva alle autorità fiscali.

1.1.2 Diritto fiscale vigente

Le imposte sugli utili sono le più importanti per la piazza imprenditoriale. In Svizzera, vengono riscosse a livello federale, cantonale e comunale. Benché il calcolo dell’utile imponibile sia stato in buona parte uniformato con la legge federale del 14 dicembre 19909 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e armonizzato con la legge federale del 14 dicembre 199010 sull’imposta federale diretta (LIFD), i Cantoni possono determinarne liberamente l’aliquota dell’imposta sull’utile. L’onere fiscale effettivo a livello federale, cantonale e comunale oscilla tra il 12 e il 24 per cento.

Il calcolo dell’utile imponibile si basa sul cosiddetto «principio di determinatezza», in virtù del quale l’utile imponibile corrisponde sostanzialmente all’utile calcolato secondo il diritto commerciale, con riserva di norme correttive esplicite definite nell’ambito delle leggi fiscali. Un vantaggio basilare del principio di determinatezza è che rispetto ad altri Stati il calcolo dell’utile imponibile e di conseguenza la dichiarazione fiscale sono più facili dal punto di vista amministrativo.

Nel prosieguo sono descritte le principali eccezioni al principio di determinatezza applicabili in questo contesto.

Società con statuto speciale cantonale

Le società con statuto speciale cantonale sono regolamentate all’articolo 28 LAID. Quanto in esso previsto riguarda esclusivamente le imposte a livello cantonale ed è vincolante per tutti i Cantoni. A livello cantonale e comunale le società con statuto speciale non versano imposte sugli utili o le versano solo in misura ridotta. Per quanto riguarda invece l’imposta federale diretta, la tassazione avviene secondo le norme ordinarie valide anche per tutte le altre società.

L’obiettivo che si persegue con questa normativa è in primo luogo di offrire un’imposizione fiscale concorrenziale a livello internazionale per determinate attività connotate da mobilità. Le regolamentazioni in vigore per le società con statuto speciale permettono a tutti i Cantoni, anche a quelli in cui gli utili sono assoggettati a un’aliquota fiscale relativamente elevata, di rimanere competitivi a livello internazionale nei riguardi di queste imprese. Nel contempo, la concorrenza fiscale intercantonale viene attenuata dal fatto che per le imprese che godono di tali statuti l’imposizione applicata nei diversi Cantoni presenta differenze relativamente esigue.

5Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul

funzionamento del mercato interno, GU L 193 del 19.7.2016, pagg. 1–14.

6Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva

77/799/CEE, ultima versione scaricabile da http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20170605.

7Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da

ibridi con i paesi terzi, GU L 144 del 7.6.2017, pagg. 1–11.

8Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio

automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, GU L 146 del 3.6.2016, pagg. 8–21.

9 RS 642.14

10 RS 642.11