Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Ripartizione fiscale per le società principali
I gruppi che operano a livello internazionale concentrano spesso le loro strutture in unità di dimensioni maggiori, centralizzando così in una società chiamata «società principale» funzioni, responsabilità e rischi interni al gruppo secondo gruppi di prodotto o mercati. In virtù di una circolare11 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) concernente l’imposta federale diretta, se tale società principale si trova in Svizzera una parte dell’utile netto conseguito viene esentato dalla tassazione in Svizzera motivando tale esenzione col fatto che si tratta di un utile ascrivibile a uno stabilimento d’impresa estero.
Stabilimenti finanziari d’impresa (Swiss Finance Branch)
Un’ulteriore particolarità è costituita dallo stabilimento finanziario d’impresa (Swiss Finance Branch), responsabile in particolare della concessione di prestiti in seno a gruppi con sede all’estero. Il capitale necessario per questi prestiti proviene da una società finanziaria estera cui viene concesso un indennizzo d’uso per il capitale messo a disposizione degli stabilimenti d’impresa in Svizzera. Ne consegue un utile imponibile proporzionalmente ridotto ascritto allo stabilimento finanziario d’impresa in Svizzera. Questo trattamento si fonda su una prassi dell’AFC e delle autorità fiscali cantonali.
Imposizione dei dividendi
In questo contesto, oltre alle imposte sugli utili è importante anche l’imposizione dei dividendi corrisposti a persone fisiche. La riduzione dell’imposizione dei dividendi è stata introdotta a livello federale nel quadro della riforma II dell’imposizione delle imprese ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. La LAID in vigore lascia che siano i Cantoni a decidere se tassare i dividendi in misura ridotta e secondo quali modalità. In particolare i Cantoni possono scegliere se introdurre uno sgravio a livello di base di calcolo o di aliquota fiscale e quale dev’essere l’entità dello sgravio. Il senso e lo scopo di questa riduzione della tassazione è l’eliminazione o l’attenuazione della doppia imposizione economica che si genera se la medesima base imponibile viene tassata due volte, una prima volta a livello di società con l’imposta sull’utile e una seconda volta a livello di azionista con l’imposta sul reddito, risultando così in un onere fiscale maggiore rispetto a quello conteggiato sul reddito di riferimento. Per l’onere fiscale sul reddito di riferimento si ricorre spesso al principio della neutralità della forma giuridica e si considera l’onere fiscale di un partecipante ad una società di persone. Per avere diritto a una riduzione dell’imposizione dei dividendi, un azionista deve detenere una quota pari ad almeno il 10 per cento dell’impresa in questione (quota di partecipazione minima).
11 Circolare n. 8 dell’AFC del 18 dicembre 2001, Ripartizione fiscale internazionale delle società principali.