Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine

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particolare struttura degli insediamenti, devono sopportare eccessivi oneri vengono sgravati attraverso la perequazione dell’aggravio geotopografico. La compensazione degli oneri è interamente finanziata dalla Confederazione.

La compensazione dei casi di rigore garantisce che con il passaggio nel 2008 al nuovo sistema di perequazione finanziaria nessun Cantone finanziariamente debole sia svantaggiato a livello finanziario. Essa si protrarrà fino al 2034 al massimo e dal 2016 viene ridotta annualmente del cinque per cento. Un Cantone perde il diritto alla compensazione dei casi di rigore quando diventa finanziariamente forte. La compensazione dei casi di rigore è finanziata in ragione di 2/3 dalla Confederazione e di 1/3 dai Cantoni. Il PF17 prende in considerazione gli utili delle persone giuridiche nel potenziale di risorse. Sono esclusi invece tutti i restanti elementi della perequazione finanziaria.

1.1.5 Riforme necessarie

Con la votazione del 12 febbraio 2017 l’elettorato ha respinto la RI imprese III. Sono stati mantenuti così in vigore il sistema fiscale attuale e soprattutto i privilegi fiscali di cui godono le società con statuto speciale. A livello internazionale questi privilegi sono stati criticati poiché prevedono un trattamento differenziato tra redditi nazionali ed esteri (cosiddetto ring fencing) e quindi danneggino la concorrenza fiscale. I privilegi delle società con statuto speciale non sono più compatibili con gli standard internazionali e gli impegni politici assunti dalla Svizzera di abrogare le regolamentazioni contrarie a tali norme. La situazione attuale genera incertezza del diritto e insicurezza nella pianificazione per le imprese interessate che operano a livello transfrontaliero e nuoce alla piazza economica e alla reputazione della Svizzera. Una riforma del diritto svizzero in materia di imposizione delle imprese rimane quindi urgente. Per questo motivo, già il 22 febbraio 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di formulare delle raccomandazioni per i parametri del PF17, lavorando in collaborazione con i Cantoni e coinvolgendo le città e i Comuni ma anche interpellando i principali gruppi d’interesse.

È stato così istituito un gruppo per l’organizzazione del progetto, composto in modo paritetico da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il suo compito consisteva nel valutare i parametri del PF17 in modo da garantire al progetto un sostegno quanto più ampio possibile. Nel mese di marzo 2017 il gruppo ha quindi avviato delle consultazioni con tutti i principali gruppi d’interesse. Inoltre si sono svolti dei colloqui bilaterali tra il DFF e i rappresentanti dei partiti politici, delle città e dei Comuni, oltre che delle associazioni che rappresentano gli interessi dell’economia. Nei lavori del gruppo incaricato dell’organizzazione del progetto sono stati coinvolti anche le città e i Comuni.

Tutti i partecipanti alle consultazioni e agli incontri sono stati concordi nell’affermare la necessità di una nuova riforma. Che le norme riguardanti le società con statuto speciale, non più accettabili sul piano internazionale, debbano essere abrogate è incontestabile. Bisogna introdurre nuove normative fiscali speciali e ridurre le imposte cantonali sugli utili in modo che la Svizzera possa salvaguardare la propria attrattiva. Nel contempo occorre adeguare la perequazione finanziaria al nuovo contesto fiscale. Inoltre, il PF17 deve essere attuato nel più breve tempo possibile, senza però rinunciare allo svolgimento di una regolare consultazione.

Per tutti coloro che hanno partecipato alle consultazioni, i motivi che hanno portato al rifiuto della RI imprese III vanno ricercati nella poca chiarezza delle conseguenze finanziarie, nella mancanza di controfinanziamento e nella complessità del progetto. Di questi aspetti si deve tenere maggiormente conto in sede di elaborazione di un nuovo progetto.

1.1.6 Obiettivi della riforma

Dalle consultazioni condotte con i vari gruppi di interessi è emerso che gli obiettivi già definiti nel quadro della RI imprese III sono ancora validi. Con il PF17 si deve quindi mirare a garantire un’imposizione competitiva e a ristabilire l’accettazione internazionale. Inoltre le imprese devono continuare a fornire il loro contributo al finanziamento dei compiti della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni, contributo a cui il PF17 deve riservare maggiore considerazione di quanto non abbia fatto la RI imprese III.

1.2 La nuova normativa proposta

1.2.1 Panoramica dei singoli elementi della riforma

Il PF17 nasce dalla necessità di abrogare le norme applicabili alle società con statuto speciale, non più accettabili a livello internazionale. Perché la Svizzera possa continuare a essere una piazza imprenditoriale attrattiva, a questa misura si affianca l’introduzione di nuove normative fiscali speciali. Ai Cantoni viene inoltre lasciato un certo margine di manovra nel campo delle politiche finanziare che consente loro di ridurre, se necessario, le imposte sugli utili per restare competitivi sul piano internazionale. La perequazione finanziaria viene adeguata alle nuove realtà di politica fiscale, al fine di evitare squilibri tra i Cantoni, e continua a fondarsi sulle differenze effettive delle risorse dei Cantoni. Grazie all’aumento dell’imposizione dei dividendi e delle prescrizioni minime per gli assegni familiari si ha la certezza che gli oneri della riforma vengano ripartiti equamente e che anche le imprese contribuiscano in maniera adeguata.

1.2.2 Misure centrali del progetto

1.2.2.1 Abrogazione delle norme applicabili alle società con statuto speciale cantonale

Le norme applicabili alle società con statuto speciale cantonale non sono più compatibili con gli standard internazionali. La situazione attuale genera incertezza del diritto e insicurezza nella pianificazione per le imprese interessate che operano a livello transfrontaliero e mette in pericolo l’attrattiva della Svizzera nel confronto fiscale internazionale. Queste norme vanno quindi abrogate.

Parallelamente dovrebbero essere soppresse anche la prassi normativa in materia di ripartizione fiscale per le società principali e quella relativa agli stabilimenti finanziari d’impresa (Swiss Finance Branch). Restano ancora da stabilirne le modalità.

1.2.2.2 Patent box

Con il PF17 si vuole introdurre un patent box obbligatorio per i Cantoni. Per mezzo del patent box l’utile netto risultante da brevetti e diritti analoghi viene tassato su richiesta con una riduzione del 90 per cento. I Cantoni possono prevedere una riduzione di minore entità. A livello federale questi utili vengono tassati senza alcuna riduzione.

Il patent box è uno strumento attualmente utilizzato in molti Stati (si veda il n. 1.4, figura 3: Patent box) e che, a determinate condizioni, è accettato sia dall’OCSE che dall’UE. La sua introduzione in Svizzera è la premessa necessaria per consentire al Paese di tenere il passo anche in questo segmento del confronto fiscale internazionale caratterizzato da una forte competitività. L’obiettivo perseguito nell’impostazione concreta della misura è innanzitutto rispettare lo standard definito dall’OCSE. Dal punto di vista tecnico esiste inoltre un notevole margine di manovra. Il Consiglio federale considera prioritarie in questo contesto la praticabilità della regolamentazione e la promozione dell’innovazione.