Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
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Approccio Nexus modificato
L’OCSE ha definito uno standard per i patent box, il cui scopo è impedire che il loro utilizzo possa determinare situazioni di concorrenza fiscale dannosa. Le misure adottate a tal fine sono due. In primo luogo lo standard definisce i diritti che possono avvalersi di un patent box. Secondariamente l’OCSE ha sviluppato il cosiddetto «approccio Nexus modificato», secondo il quale i redditi provenienti dai diritti qualificanti possono essere tassati in maniera privilegiata solo in rapporto alle spese dell’attività di ricerca e sviluppo imputabili al contribuente rispetto al totale delle spese di ricerca e sviluppo. In questo modo si vuole far rispettare il principio secondo cui per accedere ai vantaggi concessi dal patent box un’impresa deve disporre di una sufficiente sostanza economica. Con spese dell’attività di ricerca e sviluppo computabili al contribuente si intendono le spese per attività di ricerca e sviluppo svolte internamente, le spese per attività di ricerca e sviluppo svolte da terzi e le spese per attività di ricerca e sviluppo svolte da società del gruppo purché aventi sede in Svizzera. Per indennizzare il finanziamento e il controllo in particolare dell’attività di ricerca e sviluppo svolta all’estero da società del gruppo, è previsto un supplemento (cosiddetto uplift) del 30 per cento delle spese di ricerca e sviluppo computabili al contribuente, a condizione che all’estero sia effettivamente svolta un’attività di ricerca e sviluppo di tale entità.
Diritti qualificanti
Qualificanti ai fini del patent box svizzero sono i brevetti e i diritti analoghi. L’espressione «diritti analoghi» comprende i certificati protettivi complementari, le topografie, le varietà vegetali, la protezione dei documenti secondo la legge del 15 dicembre 200013 sugli agenti terapeutici e i corrispondenti diritti esteri. Secondo lo standard dell’OCSE possono rientrare nel patent box anche le invenzioni non coperte da brevetto di piccole e medie imprese (PMI) e i software protetti da diritti d’autore. Per ragioni di praticabilità, il Consiglio federale vuole escludere queste categorie dal regime svizzero del patent box.
In Svizzera i software che soddisfano i dovuti requisiti sono protetti dal diritto d’autore, ma non possono essere brevettati. A differenza dei brevetti, per la protezione dei diritti d’autore non esiste alcun registro e le autorità fiscali non dispongono delle conoscenze tecniche necessarie per valutare se un determinato software può effettivamente beneficiare di tale protezione.
Un software può essere brevettato in Svizzera a condizione che sia un elemento costitutivo di un’invenzione (le cosiddette computer implemented innovation, ossia invenzioni implementate al computer). Si tratta di software al servizio di applicazioni tecniche che, ad esempio, in quanto parte costitutiva di un dispositivo, gestiscono processi industriali, migliorano la trasmissione e la memorizzazione di dati a livello tecnico, potenziano la sicurezza del sistema informatico oppure ne rendono più agevole l’utilizzo (interfaccia uomomacchina).
Le invenzioni implementate al computer stanno acquistando sempre più importanza in diversi ambiti. L’esclusione di questo genere di brevetti dal patent box si ripercuoterebbe su molte attività innovative. Per far fronte alle esigenze della Svizzera quale polo di innovazione, il Consiglio federale ritiene sia opportuno che anche le innovazioni implementate al computer siano qualificate per il patent box svizzero. In tal modo è possibile includervi sempre più prestazioni di servizi. Contemplando anche questi brevetti, si rispetta inoltre il principio della parità di trattamento. Infatti, oggettivamente non si spiegherebbe perché ad esempio le attività di controllo meccanico sarebbero qualificate per il patent box mentre non lo sarebbero quelle del controllo digitale. L’inclusione di tali brevetti è vantaggiosa anche dal punto di vista pratico, dato che le autorità fiscali possono basarsi senza limitazioni sul registro dei brevetti senza dover operare distinzioni, peraltro molto difficili, tra i brevetti svizzeri.
Al di fuori della Svizzera è invece possibile brevettare i software (ad es. negli Stati Uniti). Viste le differenze normative in fatto di diritti sui beni immateriali tra i diversi Paesi, occorre interrogarsi su quale sia l’approccio da adottare. Dal punto di vista della parità di trattamento i software non dovrebbero essere qualificati per il patent box svizzero, anche se hanno ottenuto un brevetto in un altro Stato. Neppure in questo caso l’autorità fiscale ha le conoscenze tecniche necessarie per distinguere se un brevetto estero correlato a un software costituisce un’invenzione implementata al computer o se si tratta del brevetto di un software vero e proprio. Per motivi pratici, quindi, nel caso dei brevetti esteri si rinuncia a questa distinzione.
Alla luce delle ragioni esposte, il Consiglio federale ritiene che secondo una prospettiva di politica economica non sia opportuno né praticabile escludere qualsiasi forma di software dal patent box. Questo approccio sembra essere adeguato anche in relazione alle entrate fiscali di Cantoni e Comuni. I Cantoni possono infatti stabilire l’entità della riduzione prevista dal patent box, influendo così in modo decisivo sulle ripercussioni finanziarie dello stesso. Inoltre, se prevedono un patent box più generoso, i Cantoni non sono costretti a diminuire eccessivamente le aliquote d’imposta sull’utile per salvaguardare la propria competitività.
La categoria delle invenzioni non coperte da brevetto delle PMI è stata creata dall’OCSE perché in taluni Paesi presentare una domanda di brevetto è molto oneroso sia in termini di tempo che di risorse. Le PMI rischierebbero dunque di essere di fatto escluse dal regime del patent box. In Svizzera, per contro, presentare una domanda di brevetto è relativamente facile e non comporta grandi spese. Per questo motivo il Consiglio federale preferisce escludere questa categoria dal regime del patent box adottato in Svizzera. A questo si aggiunga il fatto che per questa categoria sarebbe necessario creare un ufficio statale incaricato di certificare le invenzioni delle PMI.
Calcolo dell’utile del box
Secondo lo standard dell’OCSE possono essere qualificati per il patent box unicamente gli utili risultanti da brevetti e diritti analoghi. Si tratta ad esempio di canoni o utili derivanti dalla vendita di brevetti e diritti analoghi. Oltre a questi utili di cui si trova diretto riscontro nei documenti contabili, brevetti e diritti analoghi possono essere contenuti in un prodotto. In tal caso occorre distinguere l’utile risultante da brevetti e diritti analoghi dall’utile residuo del prodotto. A questo scopo si applicano sostanzialmente due metodi: il metodo netto e il metodo residuale. Con il metodo netto si procede alla stima del valore di un brevetto o di un diritto analogo mediante uno studio dei prezzi di trasferimento. Il valore che ne risulta viene dunque suddiviso per la durata del brevetto o del diritto analogo. Con il metodo residuale si parte dall’utile del prodotto o, se questo non è determinabile, dall’utile totale dell’impresa. Quindi si eliminano dal patent box tutte le quote di utile non riconducibili a brevetti e a diritti analoghi, che vengono tassate in via ordinaria. Quello che alla fine resta nel patent box rappresenta l’utile del box. Entrambi i metodi sono suscettibili di imprecisioni. In Svizzera si adotterà tuttavia il metodo residuale, caratterizzato da una maggiore semplicità amministrativa. Per determinare l’utile da brevetti e diritti analoghi sulla base dell’utile del prodotto, è prevista una diminuzione del sei per cento dei costi attribuiti al prodotto e del compenso per l’uso del marchio. L’entità della diminuzione si fonda su valori empirici. In tal modo si evitano risultati troppo generosi e si applica un’imposizione ridotta solo agli utili che sono effettivamente frutto di innovazioni. Anche la Gran Bretagna ricorre a una simile impostazione del metodo residuale.
13 RS 812.21