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Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 10 pagine
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Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)
del …
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visti gli articoli 89 capoverso 2, 92 capoverso 5, 99a capoverso 2, 99b capoverso 2 e 161 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD) nonché l’articolo 1 lettera b dell’ordinanza del 18 dicembre 19912 su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta,
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Tariffe dell'imposta alla fonte applicabili
1Per la ritenuta d'imposta alla fonte, alle persone indicate di seguito sono attribuiti i seguenti tariffari:
a. tariffario A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
b. tariffario B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa;
c. tariffario C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività lucrativa;
d. tariffario D:
1. persone che esercitano un’attività accessoria, per i redditi derivanti da tale attività,