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Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 10 pagine

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2Determinante è la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera in rapporto ai proventi lordi mondiali nel rispettivo periodo fiscale. L'ammontare dei proventi lordi mondiali deve essere determinato secondo gli articoli 16–18 e 20–23 LIFD.

Art. 15 Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio

1Le competenti autorità fiscali cantonali possono procedere d'ufficio a una tassazione ordinaria ulteriore se dagli atti emerge il fondato sospetto che si è in presenza di una situazione estrema.

2Si è in presenza di una situazione estrema in particolare quando altri proventi conseguiti in Svizzera o all'estero devono essere presi in considerazione per stabilire il reddito complessivo imponibile in Svizzera o il reddito determinante ai fini dell'aliquota.

3Per l’avvio di una procedura di tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio si applica l'articolo 120 LIFD sulla prescrizione del diritto di tassare.

Art. 16 Artisti, sportivi e conferenzieri

1Sono considerati introiti giornalieri di artisti, sportivi e conferenzieri domiciliati all'estero le entrate lorde di cui all'articolo 92 capoverso 3 LIFD, divise per il numero dei giorni di rappresentazione e di prova. Fanno parte degli introiti giornalieri segnatamente:

a. le entrate lorde, comprensive di proventi accessori e indennità, e le prestazioni in natura; e

b. tutte le spese, i costi e le imposte alla fonte pagati dall'organizzatore.

2Per i gruppi dove la quota di ogni membro non è nota o è difficile da stabilire, ai fini della determinazione di tale quota è calcolato il reddito medio pro capite giornaliero.

Art. 17 Creditori ipotecari

Sono considerate entrate imponibili di creditori ipotecari domiciliati all'estero i proventi lordi derivanti da crediti secondo l'articolo 94 LIFD. Vi fanno parte anche gli interessi che non sono versati alla persona stessa assoggettata all'imposta alla fonte, bensì a una terza persona.

Art. 18 Beneficiari di rendite previdenziali domiciliati all'estero

1Fatte salve disposizioni contrarie di accordi internazionali, le rendite dei beneficiari domiciliati all'estero di cui agli articoli 95 e 96 LIFD soggiacciono all'imposta alla fonte.

2Se l’imposta alla fonte non viene riscossa perché l’imposizione spetta all’altro Stato contraente, il debitore della prestazione imponibile deve farsi confermare per scritto che il domicilio del beneficiario è all’estero e verificare periodicamente questa situazione.