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Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 10 pagine
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2Per la ritenuta d'imposta alla fonte è determinante la situazione al momento della scadenza della prestazione.
3L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) definisce, in collaborazione con i Cantoni, i metodi e le procedure di calcolo dell'imposta alla fonte.
4Per il calcolo dell'imposta alla fonte si applica per analogia l'articolo 40 capoverso 3 LIFD.
Art. 3 Proventi compensativi
Sono assoggettati all’imposta alla fonte tutti i proventi sostitutivi del reddito da attività lucrativa derivanti da un rapporto di lavoro nonché dalle assicurazioni contro le malattie, gli infortuni, per l’invalidità e contro la disoccupazione. Ne fanno in particolare parte le indennità giornaliere, le indennità, le rendite parziali e le prestazioni in capitale versate in loro vece.
Art. 4 Tassazione ordinaria in caso di prestazioni dall’estero
1Se riceve prestazioni da un debitore della prestazione imponibile domiciliato all'estero, il contribuente è tassato secondo la procedura ordinaria.
2Tuttavia il contribuente è assoggettato all’imposta alla fonte in Svizzera se:
a. la prestazione è a carico di uno stabilimento d'impresa o di una sede fissa in Svizzera;
b. viene effettuato un distacco di lavoratori tra società collegate e la società con sede in Svizzera è considerata il datore di lavoro sul piano economico; o
c. un prestatore estero di personale fornisce, in violazione dell'articolo 12 capoverso 2 della legge del 6 ottobre 19896 sul collocamento, personale a prestito a un'impresa acquisitrice in Svizzera e la prestazione è a carico di tale impresa acquisitrice.
Art. 5 Obbligo di annuncio dei datori di lavoro
1I datori di lavoro che impiegano persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 83 o 91 LIFD hanno l’obbligo di annunciarle all’autorità fiscale competente, entro otto giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito.
2Se trasmette elettronicamente il conteggio dell'imposta alla fonte, il datore di lavoro può annunciare le nuove assunzioni insieme al conteggio mensile.
Art. 6 Provvigione di riscossione
1I Cantoni stabiliscono l’aliquota e le modalità della provvigione di riscossione. Possono graduare la provvigione a seconda della natura e dell’ammontare delle entrate imponibili.