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Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 10 pagine

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2L’autorità fiscale competente può ridurre o revocare la provvigione di riscossione se il debitore della prestazione imponibile viola gli obblighi procedurali.

Art. 7 Restituzione

Se il debitore della prestazione imponibile ha effettuato una ritenuta d'imposta alla fonte troppo elevata e ha già consegnato i conteggi alla competente autorità fiscale, questa può restituire la somma eccedente direttamente al contribuente.

Art. 8 Quota dell'imposta federale diretta in caso di frontalieri dalla Germa-

nia

Per quanto riguarda le persone assoggettate all’imposta alla fonte sulla base del tariffario L, M, N, O, P o Q, la quota dell'imposta federale diretta ammonta al 10 per cento dell'importo complessivo dell'imposta alla fonte.

Sezione 2: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera

Art. 9 Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria

1Una persona è tassata secondo la procedura ordinaria ulteriore secondo l'articolo 89 capoverso 1 lettera a LIFD se il suo reddito lordo da attività lucrativa dipendente ammonta almeno a 120 000 franchi nel corso di un anno fiscale.

2Sono considerati reddito lordo da attività lucrativa dipendente i proventi di cui all'articolo 84 capoverso 2 lettere a e b LIFD.

3I coniugi con doppio reddito sono tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore se il reddito lordo di uno di essi ammonta almeno a 120 000 franchi nel corso di un anno fiscale.

4La tassazione ordinaria ulteriore è mantenuta anche se il reddito lordo è temporaneamente o durevolmente inferiore a 120 000 franchi.

5In caso di assoggettamento inferiore a un anno, l'importo minimo è calcolato secondo l'articolo 40 capoverso 3 LIFD.

Art. 10 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

Ai coniugi divorziati o separati legalmente o di fatto che su richiesta sono stati tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore di cui all'articolo 89a LIFD si applica la tassazione ordinaria ulteriore fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.