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Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 10 pagine
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2. persone che ricevono prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19463 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
e. tariffario E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 20–23;
f. tariffario F: lavoratori frontalieri secondo l’Accordo del 3 ottobre 19744 tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine che risiedono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un’attività lucrativa al di fuori della Svizzera;
g. tariffario G: persone assoggettate all'imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui all'articolo 3 che non sono versati tramite il datore di lavoro;
h. tariffario H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
i. tariffario L: frontalieri secondo la Convenzione dell’11 agosto 19715 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
j. tariffario M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;
k. tariffario N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;
l. tariffario O: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario D;
m. tariffario P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;
n. tariffario Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G.
2L'aliquota per i proventi assoggettati all'imposta alla fonte secondo il capoverso 1 lettere d e g è stabilita nei numeri 1 e 2 dell'appendice.
Art. 2 Scadenza e calcolo dell'imposta alla fonte
1L'imposta alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, dell’accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile. Il debitore della prestazione imponibile deve trattenere l'imposta alla fonte senza tener conto di eventuali contestazioni (art. 137 LIFD) o pignoramenti del salario.