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Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 10 pagine

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Art. 19 Beneficiari di prestazioni previdenziali in capitale domiciliati all'e-

stero

1Nonostante le disposizioni di accordi internazionali, le prestazioni in capitale versate a beneficiari domiciliati all'estero di cui agli articoli 95 e 96 LIFD soggiacciono sempre all'imposta alla fonte. Il tariffario è definito alla cifra 3 dell'appendice.

2L’imposta alla fonte trattenuta è rimborsata senza interessi, se il beneficiario della prestazione in capitale:

a. presenta alla competente autorità fiscale cantonale la relativa istanza entro tre anni dalla scadenza della prestazione; e

b. allega all’istanza una lettera di conferma dell’autorità fiscale competente dell’altro Stato contraente avente diritto secondo cui:

1. essa è a conoscenza della prestazione in capitale, e

2. il beneficiario della prestazione in capitale è una persona residente in tale altro Stato ai sensi della convenzione con la Svizzera per evitare la doppia imposizione.

Art. 20 Importi minimi di riscossione

Per le persone di cui agli articoli 16–19 l'imposta alla fonte non è riscossa se i proventi lordi imponibili sono inferiori agli importi stabiliti nel numero 4 dell'appendice.

Sezione 4: Procedura di conteggio semplificata

Art. 21 Diritto applicabile

Se l’articolo 37a LIFD e le disposizioni della presente sezione non prevedono altrimenti, le disposizioni della LIFD sull’imposta alla fonte e le altre disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia alla procedura di conteggio semplificata.

Art. 22 Base per l’imposizione

L’imposta è riscossa sulla base del salario lordo dichiarato dal datore di lavoro alla cassa di compensazione AVS.

Art. 23 Versamento dell’imposta alla fonte da parte del datore di lavoro

1Le disposizioni dell’ordinanza del 31 ottobre 19477 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti relative alla procedura di conteggio semplificata si applicano per analogia al conteggio e al versamento dell’imposta alla fonte alla competente cassa di compensazione AVS.

2Se l’imposta non è versata nonostante diffida della cassa di compensazione AVS, quest’ultima ne informa l’autorità fiscale del Cantone in cui ha sede o domicilio il

7 RS 831.101