Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 11 pagine

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Compendio

Nel quadro della procedura di consultazione sono pervenuti complessivamente 41 pareri.

Posizione di massima in merito all’impostazione della revisione totale dell’ordinanza

Approvazione

AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

PPD, PLR, PSS e UDC

CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, CDF, Forum PMI, Unione delle città svizzere, CSI, UCS, Städtische Steuerkonferenz, ASA, Swissdec

Motivazione: la revisione totale dell’ordinanza sull’imposta alla fonte contiene disposizioni di esecuzione appropriate, che sono utili all’interpretazione, alla prassi e all’applicazione uniforme del diritto; consentono inoltre di ottenere una maggiore uniformazione del regime dell’imposizione alla fonte relativamente alle questioni procedurali. In linea di massima,

l’orientamento strategico definito è quello giusto. Si ravvisa invece una necessità di

precisazione e di integrazione in merito all’auspicata uniformazione dell’imposizione alla fonte nella prassi (cfr. di seguito alcune delle riserve espresse).

Riserve espresse in merito all’impostazione della revisione totale dell’ordinanza

La CSI e la maggioranza dei Cantoni auspicano le seguenti precisazioni:

- non applicare i tariffari D e O alle attività lucrative accessorie (art. 1);

- includere nell’obbligo di annuncio dei datori di lavoro anche i cambiamenti ai sensi del

diritto civile (art. 5);

- incentivare la procedura di conteggio elettronica concedendo una provvigione di

riscossione più elevata rispetto alla procedura di conteggio cartacea (art. 6);

- mantenere la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria anche se il reddito lordo scende di

nuovo al di sotto della soglia determinante di 120 000 franchi oppure se i coniugi sono ora divorziati o separati legalmente o di fatto (art. 9);

- prevedere la possibilità, per le persone residenti assoggettate all’imposta alla fonte, di

presentare una richiesta di tassazione ordinaria ulteriore entro il 31 marzo dell’anno successivo; la richiesta non può più essere ritirata (art. 10);

- estendere tale disciplinamento anche ai casi di quasi residenza (art. 14).

economiesuisse ed EXPERTsuisse auspicano le seguenti precisazioni:

- secondo la revisione di legge, la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria si applica se la

persona assoggettata all’imposta alla fonte dispone di un reddito e di una sostanza che non sottostanno all’imposta alla fonte (art. 89 cpv. 1 lett. b della LIFD riveduta e art. 33a cpv. 1 lett. b della LAID riveduta). Questa modalità di tassazione deve essere applicata soltanto da un reddito minimo imponibile di 2500 franchi e da una sostanza minima imponibile di 200 000 franchi (art. 9);

- per far valere la quasi residenza, abbassare il limite al 60 per cento dei proventi mondiali

che sono tassati in Svizzera (art. 14).