Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 11 pagine

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ottenere una maggiore uniformazione del regime dell’imposizione alla fonte relativamente alle questioni procedurali. Si ravvisa invece una necessità di precisazione e di integrazione in merito all’auspicata uniformazione dell’imposizione alla fonte nella prassi (cfr. l’elenco delle riserve espresse nel capitolo seguente).

4.2 Riserve espresse riguardo all’impostazione dell’ordinanza totalmente riveduta

4.2.1. Tariffe dell’imposta alla fonte applicabili (art. 1)

I Cantoni di AG, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, ZG, ZH e la CSI chiedono di non applicare più i tariffari D e O alle attività lucrative accessorie e quindi di abrogare le relative disposizioni dell’ordinanza.

Motivazione: se il reddito principale e quello accessorio vengono imposti all’aliquota

complessiva e in base alla tassazione ordinaria, l’applicazione del tariffario D comporta spesso vistose differenze rispetto all’imposta alla fonte effettivamente dovuta. Pertanto è opportuno istruire tutti i datori di lavoro di una persona assoggettata all’imposta alla fonte affinché riscuotano l’imposta secondo la tassazione ordinaria applicando l’aliquota

complessiva. La cifra d’affari complessiva risulta se ciascun datore di lavoro calcola il salario lordo basandosi su un tasso di occupazione del 100 per cento, ossia di 180 ore al mese.

Il Cantone VS ritiene che sia ragionevole mantenere i tariffari D e O nel caso di attività lucrative accessorie di importo esiguo per le quali è difficile determinare il tasso di

occupazione.

Secondo il Cantone TI, il nuovo tariffario G non tiene sufficientemente conto del principio dell’imposizione secondo la capacità economica.

4.2.2 Scadenza e calcolo dell’imposta alla fonte (art. 2)

Il Cantone di UR chiede di disciplinare a livello di ordinanza i metodi e le procedure di calcolo dell’imposizione alla fonte, in modo da garantire un’esecuzione uniforme della legge nei Cantoni.

Il PLR desidera chiarire se i datori di lavoro possono calcolare l’imposta alla fonte di propria iniziativa basandosi soltanto sui giorni di lavoro effettivamente imponibili. A tale riguardo, economiesuisse ed EXPERTsuisse propongono la seguente disposizione:

«Per le persone assoggettate all’imposta secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIFD, il debitore della prestazione imponibile in Svizzera può effettuare il conteggio dell’imposta alla fonte basandosi soltanto sui giorni di lavoro imponibili in Svizzera. Il conteggio deve essere documentato in modo esaustivo.»

4.2.3 Tassazione ordinaria in caso di prestazioni dall’estero (art. 4)

Il PLR, economiesuisse ed EXPERTsuisse considerano poco opportuno recepire nel testo dell’ordinanza una definizione di datore di lavoro effettivo, poiché finora i Cantoni hanno definito questo aspetto in maniera molto diversa.

4.2.4 Obbligo di annuncio dei datori di lavoro (art. 5)

I Cantoni di AG, BL, BS, AI, AR, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG, ZH e la CSI chiedono di aggiungere un nuovo capoverso (cpv. 3) a questo articolo dell’ordinanza, con il seguente tenore:

«Nel rispetto dei termini prestabiliti devono essere annunciati anche i cambiamenti (p. es. il cambiamento di stato civile, l’inizio di un’attività lucrativa del coniuge, la nascita dei figli).»